Dpr protezione ambiente scheda di sintesi - 16 Maggio 2019

 

BOZZA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ISPETTIVO DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (SNPA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 132 DEL 28 GIUGNO 2016.

 

SCHEDA DI SINTESI

Il decreto in questione, suddiviso in 9 articoli e 1 allegato, disciplina – ai sensi dell'art. 14 legge 28 giugno 2016, n. 132 – le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), le competenze richieste, i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, nonché le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e cittadini, singoli o associati. Il provvedimento adotta anche il codice etico per il personale ispettivo.

 

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione).

L'oggetto del decreto è la definizione delle modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal SNPA, la redazione del codice etico, l'individuazione delle competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, nonché la definizione delle modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati (comma 1).

Il decreto non si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità con quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 212 dell’ 1.07.2017 (comma 2).

 

Articolo 2 (Individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi).

Al comma 1 è stabilito che ISPRA e le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), provvedono ad individuare gli ispettori (anche con qualifica di polizia giudiziaria) e gli uditori, con propri regolamenti interni, entro il termine fissato dall'art. 9, comma 1, del decreto stesso.

Il comma 2 dispone che l’ISPRA e le ARPA possono nominare un responsabile, all'interno di ciascuna articolazione organizzativa, fra gli ispettori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.

Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attività degli ispettori e degli uditori (comma 3).

 

Articolo 3 (Requisiti del personale ispettivo).

Gli ispettori e gli uditori devono essere in possesso del diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche o giuridiche, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto 3 novembre 1999, n. 509, o essere in possesso di laurea specialistica, magistrale o triennale, nelle stesse materie, conseguita presso un'università statale o altra università non statale abilitata, o infine diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.

È ammesso anche il possesso di titolo di studio conseguito all'estero, purché equipollente o equivalente (comma 2).

Gli ispettori e gli uditori devono essere in regola con gli obblighi formativi definiti dall'articolo 4 (comma 3).

Ogni ispettore deve avere maturato un’esperienza di almeno sei mesi come uditore o almeno due anni se in possesso di diploma nell’area in cui svolgerà l'attività ispettiva (comma 4).

 

Articolo 4 (Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi).

Il Consiglio del SNPA stabilisce procedure e modalità di formazione per ispettori e uditori, nonché per il personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La formazione obbligatoria è condizione necessaria per il mantenimento delle funzioni di ispettore e uditore (comma 1).

Il SNPA garantisce l'aggiornamento almeno annuale del personale ispettivo (comma 2).

 

Articolo 5 (Competenze del personale ispettivo).

Al comma 1 è stabilito che alle attività ispettive prendono parte sia gli uditori che gli ispettori.

Il comma 2 stabilisce che l’attività ispettiva è svolta dagli ispettori nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA.

Secondo quanto stabilito dal comma 3, ogni ispettore può svolgere l'attività ispettiva solo nell'articolazione organizzativa a cui i regolamenti interni di ISPRA e delle ARPA demandano lo svolgimento delle attività di controllo e nelle quali abbiano maturato le competenze previste dall'art. 3.

Il comma 4 stabilisce che gli uditori possono partecipare alle attività ispettive sotto la direzione e il controllo di un ispettore, il quale può assumere decisioni, firmare i verbali e dare seguito alle eventuali contestazioni.

 

Articolo 6 (Principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva).

L’attività di ispettori e uditori deve conformarsi ai principi di rotazione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e a quelli di trasparenza efficienza, efficacia e imparzialità (comma 1).

L'ISPRA e le ARPA dispongono l'avvio dell'attività ispettiva a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'art. 8 ovvero d'ufficio (comma 2).

Spetta al responsabile dare avvio all'attività ispettiva (comma 3), potendo decidere di affidare lo svolgimento dell'attività ad uno o più ispettori ed a uno o più uditori (comma 4).

Il comma 5 prevede il rilascio agli uditori e agli ispettori di un tesserino di riconoscimento dall'ente di appartenenza firmato dal legale rappresentante, il quale riporta il logo istituzionale del SNPA e dell'ente di appartenenza, la fotografia e gli estremi identificativi dell'ispettore o dell'uditore, nonché l'articolazione funzionale di appartenenza.

Tale tesserino deve essere esibito dal personale ispettivo al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, informando i destinatari dell'attività ispettiva dei poteri di cui è titolare l’ispettore (comma 6).

Gli accertamenti ispettivi prevedono l'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, l'acquisizione delle dichiarazioni, l’acquisizione di dati e informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo. L’attività ispettiva è coperta da riservatezza (comma 7).

Il personale ispettivo può avvalersi di altro personale in possesso delle necessarie competenze purché rientri nella dotazione organica dell'ente di appartenenza (comma 8).

All'accesso ai siti o agli impianti partecipa soltanto il personale ispettivo incaricato dall'ente, quello individuato ai sensi del comma 8 e altro personale eventualmente incaricato dal soggetto destinatario dell'ispezione (comma 9).

Il comma 10 prevede la redazione di un apposito processo verbale di tutte le operazioni svolte. Tale verbale è sottoscritto dal responsabile che ha svolto l’attività ispettiva e dai soggetti destinatari dell'ispezione o dai soggetti da questi ultimi incaricati.

Il personale ispettivo può richiedere l’esibizione di documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio. Il verbale contiene anche le dichiarazioni rese dai soggetti ispezionati o dagli incaricati presenti, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale (comma 11)

Gli ispettori hanno l’obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti di accertamento e il verbale di all'ente di appartenenza (comma 12)

I risultati dell'ispezione vengono trasmessi quindi al soggetto destinatario dell'ispezione (comma 13).

 

Articolo 7 (Codice etico).

Il personale del SNPA è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62) e del Codice etico allegato al decreto (comma 1).

Articolo 8 (Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali).

I primi due commi stabiliscono che chiunque, in forma singola o associata, può segnalare gli illeciti ambientali all'ISPRA e alle ARPA.

Come stabilito al comma 3, le segnalazioni devono essere circostanziate e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante, nonché riportare tutti gli elementi utili alla verifica: generalità del soggetto che effettua la segnalazione; una chiara e completa descrizione dei fatti; tempo e luogo degli accadimenti, se conosciuti; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, se conosciuti; indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione; indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; eventuale documentazione fotografica.

La segnalazione viene archiviata, secondo quanto prevede il comma 4: per manifesta infondatezza; se il contenuto è generico e non circostanziato; quando le richieste sono genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività di controllo del SNPA; per manifesta incompetenza dell'Ente ricevente.

Anche le segnalazioni anonime vengono archiviate, pur potendo l'ente ricevente effettuare attività ispettiva e di verifica sui fatti segnalati (comma 5).

Al comma 6 si dispone che le segnalazioni dovranno essere trasmesse a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, o con altri strumenti individuati dai regolamenti interni di ISPRA e delle ARPA.

Il comma 7 prevede che le segnalazioni delle amministrazioni pubbliche sono inviate agli enti del SNPA in formato elettronico, (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I dati sulle attività di controllo svolte costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull'attività del SNPA, il quale è pubblicato sui siti internet dell'ISPRA e delle ARPA (comma 8).

 

Articolo 9 (Disposizioni finali).

Al comma 1 si prevede che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto l'ISPRA e le ARPA individuano i propri ispettori e predisponendo gli appositi elenchi.

Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'applicazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Allegato 1. 

Il codice etico, composto di 13 articoli, regola i comportamenti che ispettori o uditori devono assumere al fine di non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o nocumento all'Ente di appartenenza.

 

A cura del Dott. Rocco Orefice

Contenuto pubblico