Lobby, passi avanti per una possibile regolamentazione. La disciplina italiana al riguardo è ancora troppo disordinata ed è in attesa di un serio intervento che possa razionalizzare al meglio una normativa decisamente necessaria in un contesto in cui i rapporti tra gruppi di interesse e decisore pubblico diventano sempre più rilevanti.

Senatore Quagliariello Gaetano (LN-FI-FRAT.D'IT-UDC) - Disposizioni in materia di accorpamento e riordino delle autorità amministrative indipendentiDdl n. 64 - Presentato in data 23/03/2018 Nessun testo disponibile

 

 

- Senatore Misiani Antonio (PD) - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (DdL n. 241) - Il presente DDL risponde all'esigenza di definire e regolamentare l'attività di lobbying migliorando il grado di trasparenza di relazioni tra i portatori di interesse e i decisori pubblici. Vi è la finalità di garantire procedure trasparenti per qualsiasi atto normativo, assicurando pari opportunità a tutti gli interessi particolari nei processi decisionali e di uniformare le regole per le varie istituzioni pubbliche, superando la frammentazione delle leggi regionali. Il DDL stabilisce che la disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi è intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti. Tale disciplina si conforma ai princìpi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e persegue una serie di finalità. Si prevede l'istituzione di un Registro pubblico dei rappresentanti di interesse nel quale, ai fini dell'iscrizione ad esso, occorre che il rappresentante di interessi sia in possesso di determinati requisiti. Inoltre a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, per via telematica, all'Autorità una relazione concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente. Ove mai il rappresentante di interessi dovesse svolgere nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali senza essere iscritto ufficialmente nel Registro, egli verrà sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

 

 

- Senatrice Valente Valeria (PD) - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici (266) - Il DDL ha l'obiettivo di fornire un'adeguata disciplina all'attività di relazioni istituzionali svolta dai soggetti portatori di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici per sollecitare e influenzare il processo decisionale in corso presso le istituzioni democratiche. Dopo aver definito come l'attività di relazioni istituzionali diretta alla rappresentanza di interessi abbia l'obiettivo di concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, il DDL conferisce all'Autorità nazionale anticorruzione(ANAC), l'attività di controllo sulla trasparenza e sulla partecipazione dei rappresentanti di interessi ai processi decisionali pubblici. Il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari è istituito presso la stessa Anac. A decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione al Registro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette all'ANAC, una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nell'anno precedente. I decisori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici non economici, i dirigenti di partiti o movimenti sindacali, i giornalisti pubblicisti o professionisti non possono essere iscritti al Registro durante il loro mandato o il loro incarico o comunque nell'anno successivo al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico. Il presente DDL prevede che il rappresentante di interessi detenga una serie di diritti nei confronti del decisore pubblico e quest'ultimo degli altrettanti doveri verso il portatore di interessi.

 

 

- Senatore Verducci Francesco (PD) - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi - AS. 318 - Il presente DDL definisce i "rappresentanti di interessi", i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto."L'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi" viene definita come ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta. L'Autorità nazionale anticorruzione assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali. Il DDL prevede che vi siano dei requisiti affinchè il rappresentante di interessi possa iscriversi al Registro pubblico istituito presso l'Autorità.

 

- Sen. Riccardo Nencini (Misto, PSI) - Disciplina della rappresentanza di interessi - S.484 - Nessun testo disponibile

 

- On. Silvia Fregolent (PD): Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi - Pdl n. 196; Presentato in data 23/03/2018 - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di fornire un contributo all'approvazione di una disciplina compiuta sul tema della regolazione della rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici. Anche in considerazione del dibattito in corso a livello internazionale, l'iscrizione nell'istituendo Registro pubblico è obbligatoria: ciò significa che l'attività può essere svolta solo dai rappresentanti iscritti nel Registro. Viene individuata nell'Autorità nazionale anticorruzione l'autorità competente a svolgere l'attività di controllo e assicura la trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interessi particolari ai processi decisionali pubblici. I rappresentanti di interessi particolari che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici sono obbligati a iscriversi nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici. Quest'ultimo è istituito presso l'Anac. Il progetto di legge prevede che nelle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro il decisore pubblico assicura la massima trasparenza. Quest'ultimo garantisce al rappresentante di interessi iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto. ll decisore pubblico che ritiene violati il codice o le disposizioni della presente legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o che viene contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione all'ANAC, la quale è tenuta ad effettuare un'apposita verifica, all'esito della quale l'ANAC può irrogare le sanzioni al soggetto non iscritto. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura o con la sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritti nel Registro incorrono in varie sanzioni ammistrative pecuniarie.

Firma: Andrea Zappacosta

 

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