Disegno di legge recante deleghe per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

Modifiche in materia di contratti pubblici con il “Disegno di legge recante deleghe per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore”.

 

Il disegno di legge prevede un’ampia delega al Governo, con l’obiettivo complessivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

 

In base a tale delega, il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, in materia di energia e fonti rinnovabili, agricoltura e agroalimentare, edilizia e urbanistica, ambiente, spettacolo, contratti pubblici, acquisti di beni e servizi da parte della PA, infrastrutture, trasporti e lavoro, con l’obiettivo di semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti.

 

L’articolo 7, della bozza del 3 dicembre 2018 del ddl in titolo, delega il Governo ad adottare entro un 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo, del Consiglio, del 26 febbraio 2014, anche al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Unione europea, della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori di superare comunque le criticità emerse in sede giurisprudenziale, di coordinare le predette norme con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e con il codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici.

 

In data 12 dicembre 2018, il ddl è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ma ad oggi non ancora arrivato all'esame del Parlamento.

 

Attualmente è in circolazione una seconda bozza di ddl “semplificazione” datata 3 febbraio e composta da 24 articoli a differenza della bozza del 3 dicembre che ne conteneva solo 13.

 

Nella bozza recente, la delega al Governo in materia di contratti pubblici è contenuta nell’articolo 12.

 

Di seguito si riportano le differenze tra l’articolo 7 bozza del 3 dicembre e l’articolo 12 bozza del 3 febbraio, in grassetto le parole aggiunte.

 

Al comma 1, sono state soppresse le parole “al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Unione europea, della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori di superare comunque le criticità emerse in sede giurisprudenziale”.

 

Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi specifici a cui dovranno attenersi i decreti legislativi:

 

  1. restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando ove possibile una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione;

 

  1. assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine d ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;

 

  1. eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 5, fatta salva l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 specifici istituti o ambiti tecnici o necessitanti di periodica revisione;

 

  1. prevedere una disciplina opportunatamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirata alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina anche per i contratti attivi;

 

  1. promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;

 

  1. razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento;

 

  1. rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti nell’applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante volti a chiarire la portata e le ricadute organizzative stabilite dai decreti di cui al comma 1;

 

  1. rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o degli operatori economici;

 

  1. riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso delle procedure di acquisto in forma aggregata.

 

Di seguito sono riportati i restanti commi dell’articolo 12, poiché modificati.

 

Il comma 3, stabilisce che sugli schemi è acquisito, oltre ai pareri di cui all’articolo 1, comma 5, il parere dell’ANAC, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

 

Il comma 4, dispone che i decreti di cui al comma 1, emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera i), sono adottati anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti di cui al medesimo comma 1, emanati nel rispetto della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sono adottati anche su proposta del Ministro della difesa.

 

Il comma 5, stabilisce che entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, detta la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali, nonché, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale. In attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;

e) categorie di opere generali e specializzate;

f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;

h) collaudo e verifica di conformità;

i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;

l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

n) lavori riguardanti i beni culturali.

 

Infine il comma 6 stabilisce che la delega di cui al presente articolo è esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

A cura del Dr. Massimo Di Lorenzo

 

 

 

 

 

 

 

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