Débat public - Schema dpcm opere sottoposte a dibattito pubblico. Atto n. 494 – Lo stato dell’arte.

Débat public - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. Atto n.494 – Lo stato dell’arte.

Lo schema di decreto, (adottato sulla base dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016) introduce il dibattito pubblico nella normativa nazionale, nell’intento di favorire la trasparenza delle procedure e la partecipazione dei soggetti interessati, la risoluzione anticipata di eventuali conflitti, il miglioramento della progettazione, la deflazionare il possibile contenzioso.

Il decreto si compone di 10 articoli e di un allegato, dettagliatamente descritti nella relazione illustrativa: l’articolo 1 individua le finalità del dibattito pubblico; l’articolo 2 contiene le definizioni e i riferimenti normativi; l’articolo 3 individua l’ambito di applicazione del decreto; l’articolo 4 disciplina il ruolo, la composizione e le funzioni della Commissione nazionale per il dibattito pubblico; gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 disciplinano le modalità di indizione, svolgimento e conclusione del dibattito pubblico; l’articolo 10 contiene le disposizioni transitorie e finali. L’Allegato 1 contiene le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte obbligatoriamente a dibattito pubblico.

Tentiamo uno passaggio a volo d’uccello sugli orientamenti espressi dall’uno e dall’altro dei soggetti istituzionali , che si sono espressi, sul provvedimento, negli ultimi giorni, la Commissione Ambiente della Camera, e la Commissione speciale del Consiglio di Stato.

Entrambi i nostri “ attori” concordano nel ritenere che lo schema individua obiettivi di primaria importanza, per monitorare la cui realizzazione sarà d’importanza cruciale, l’attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico nell’esercizio dei compiti elencati nell'articolo 4, lettere a) ed e)del testo.

Al riguardo, sembra utile ricordare che la Commissione speciale del Consiglio di Stato ( lo si legge nel Parere), proprio in considerazione dell’importante ruolo assegnato alla Commissione Nazionale per il Dibattito pubblico, ha sottolineato la necessità, - di potenziare l’attività di monitoraggio successivo ad essa demandato ( vedi articolo 4, comma 6, lettera e), dello schema di decreto), fornendo un insieme di suggerimenti, tra i quali riportiamo quelli a carattere più generale, rinviando alla lettura del parere per l’acquisizione degli spunti di natura più strettamente tecnica.

Eccoli.

- individuare un numero dispari di componenti la Commissione, per evitare situazioni di stallo nei casi in cui una decisione debba essere presa a maggioranza.

- chiarire che per i medesimi motivi che sostengono la gratuità della partecipazione dei componenti della Commissione Nazionale per il Dibattito pubblico, in applicazione della disposizione di cui all’art. 22, comma 2, terzo periodo del codice, che l’avvalimento da parte del Ministero del supporto fornito dal Dipartimento, dalla Struttura Tecnica di Missione e dalle società in house del Ministero, avviene senza corrispettivi, rimborsi o altre spese di alcun genere.

La delicata questione della classificazione delle opere sottoposte a dibattito pubblico, per tipologia e soglie espresse in termini finanziari e dimensionali a seconda dei diversi tipi di opera, registra una ulteriore consonanza tra l’opinione della Commisione parlamentare e quella espressa dal consesso togato.

Quest’ultimo, ( lo si legge nel testo) osserva che le soglie individuate nello schema sarebbero di importo così elevato da finire per rendere, nella pratica, quasi inconsistente il ricorso al nuovo istituto, il quale se bene utilizzato, potrebbe costituire anche un valido strumento deflattivo del contenzioso. Occorrerebbe, dunque, intervenire modificando il livello delle soglie dimensionali indicate, per le diverse tipologie di opere, previa analisi spettrale dell’andamento delle rilevazioni statistiche a curva statistica degli importi di gara.

Una osservazione che presenta certamente più di un profilo di opportunità, visto il favorevole espresso accoglimento che ha incontrato da parte della Commissione parlamentare.

Peraltro, in sede parlamentare è stata evidenziata ( si tratta di una delle condizioni apposte al parere dalla Commissione) l’opportunità di riportare nell'ambito dei progetti sottoposti alla consultazione dei territori tutte le opere energetiche come centrali idroelettriche, oleodotti, gasdotti, impianti eolici e strutture destinate al trattamento di combustibili nucleari. Un inserimento che appare necessario in ragione delle caratteristiche di tali opere, del loro impatto sul territorio e della volontà del legislatore, quale espressa nei criteri di delega.

Inoltre ( suggerisce, ancora, la Commissione Ambiente della Camera) occorre individuare espressamente un primo periodo di applicazione del decreto, alla fine del quale si possa procedere alla valutazione degli effetti delle disposizioni e alla definizione delle eventuali criticità e dei correttivi da apportare, nonché i prevedere delle linee guida ad hoc per lo svolgimento della consultazione in base alle diverse tipologie di opere da sottoporre al dibattito.

Questo, dunque, lo stato dell’arte del nuovo intervento normativo, nell’attesa che la Commissione 8° del Senato si pronunci nel merito, dando il via alla fase di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, a due settimane dalla scadenza elettorale del 4 marzo.

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