Applicazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione – Schemi di intesa sulle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Applicazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Il presente lavoro si sofferma sulle principali questioni relative all’applicazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione che consente di attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo uno specifico procedimento e limitatamente ad alcune materie espressamente previste.

A tal proposito, particolarmente controversa risulta la questione se possa considerarsi legittima l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia in tutte le materie previste dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Diversamente, l’attribuzione di tutte le materie di competenza concorrente, sembrerebbe collidere con il dettato costituzionale, il quale esige di dirigersi verso ulteriori forme e condizioni, ciò in ragione della circostanza per cui vanno dimostrati gli interessi peculiari da soddisfare per ogni singola regione e che tendenzialmente non sembrano poter concretamente coincidere con tutte le materie.

In merito al profilo relativo a quanta e quale parte delle materie è possibile scorporare, è stato osservato in dottrina che, tra le materie espressamente previste dalla disposizione costituzionale, alcune risultano strutturalmente non devolvibili interamente alle Regioni. Si consideri, ad esempio, la materia relativa al coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario, l’ambiente ovvero le grandi opere di trasporto e navigazione, così come la materia riguardante la produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell’energia.

La norma costituzionale porterebbe ad un potenziamento della potestà legislativa concorrente delle Regioni. Pertanto, nel caso delle competenze esclusive, l’acquisizione della disciplina dovrebbe avvenire non integralmente, ma essere sottoposta a principi desumibili dalla legislazione statale, il che appare particolarmente rilevante, soprattutto per quello che riguarda le «norme generali sull’istruzione» e «l’ambiente». Altresì, lo Stato dovrà essere competente ad intervenire, anche nelle materie trasferite, nell’esercizio della propria legislazione esclusiva, allorché sia necessario provvedere alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dettare norme in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza.

In conclusione, andrebbe sottolineato l’impatto del provvedimento su ambiti materiali rientranti nella competenza esclusiva dello Stato e potenzialmente suscettibili di creare disparità di trattamento tra regioni o difficolta nella libera circolazione delle persone e delle cose tra i territori regionali o limitazioni dell’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Per tali ragioni, si è paventato in dottrina che l’affidamento ad alcune regioni di servizi a forte contenuto redistributivo (come l’istruzione e la sanità) potrebbe portare ad un indebolimento dei diritti di cittadinanza, nonché a problemi relativi all’individuazione di criteri per l’assegnazione delle risorse.

A cura del Dott. Andrea Zappacosta

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