AC 2211-A - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI. A cura del Dottor Rocco Orefice

Testo approvato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati con le seguenti modificazioni:

Introdotti gli articoli 1-bis e 1-ter:

L’articolo 1-bis modifica l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Nello specifico al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».

L’articolo 1-ter modifica, invece, l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».

All’articolo 2 al comma 1: alla lettera a) sono inserite alcune premesse, tra cui:

0a-quater) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti titolati suddetti con modalità disciplinate ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Resta a carico del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo l’obbligo di dimostrare di aver avvisato gli altri proprietari o soggetti titolati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata” »;

Alla lettera a), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi » e dopo le parole: « bassa capacità strutturale » sono aggiunte le seguenti: « e a strutture in calcestruzzo armato, qualora le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo risultino scadenti a seguito di indagini che ne certifichino le caratteristiche meccaniche. Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiore di 30 cm, le superfici utili sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm »; dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020” »; al comma 2, capoverso 3.1, terzo periodo, le parole: « non può essere mutata » sono sostituite dalle seguenti: « deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità ». dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. All’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020” ».

Dopo l’articolo 2 è inserito l’articolo 2-bis. che modifica l’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). Dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 31 marzo 2020” ».

All’articolo 3 al comma 1, capoverso Articolo 12-bis: al comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: « al fine di acquisire » sono inserite le seguenti: « , nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e », le parole: « permesso a costruire » sono sostituite dalle seguenti: « permesso di costruire » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché nei casi di cui al comma 1-bis »;

Inserito l’articolo 1-bis: nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell’intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione »;

Il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato “elenco A”, e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato “elenco B”. Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all’elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell’autonoma sistemazione; 2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera; 3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all’elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea; 2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1) »; al comma 3, primo periodo, le parole: « almeno sul 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « , mediante sorteggio, in misura pari ad almeno il 20 per cento ».

Si segnala, inoltre, l’aggiunta all’articolo 3 degli articoli da 3-bis a 3-sexies:

Art. 3-bis. – (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016).

Le Regioni possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale.

Tali programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni.

 

Art. 3-ter. – (Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi).

Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall’articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Art. 3-quater. – (Modifica all’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Art. 3-quinquies. – (Ambito di applicazione dell’articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

Art. 3-sexies. – (Modifica all’articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

All’articolo 4: al comma 1, opo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: “La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campiona-mento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti” ».

Aggiunto l’art. 4-bis. che modifica l’articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:

il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell’inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto contenente l’indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati”».

All’articolo 5: il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La predetta misura è estesa, in deroga ai limiti di età previsti dall’alinea del comma 2 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo” ».

Aggiunto l’articolo 5-bis. – (Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici) – 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio. 2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1. 3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell’andamento demografico ».

All’articolo 8: al comma 1: la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019 e 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo e al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi” »;

Dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) al comma 2-bis, le parole: “per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024” »;

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

L’articolo 9 è sostituito dal seguente: « Art. 9. – (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere):

1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d’interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d’interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive.

Sono inoltre aggiunti:

Articolo 9-bis. (Modifica all’articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) – 1. All’articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “non superiore a 20.000 abitanti,” sono inserite le seguenti: “e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,”.

Articolo 9-ter. – (Modifiche all’articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 9-quater. – (Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) – 1. Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente: “5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall’altra parte dell’unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

Art. 9-quinquies. – (Deroghe alla disciplina recata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell’Aquila, secondo le disposizioni dell’articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Art. 9-sexies. – (Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) – 1. Al comma 5-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l’amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull’immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi”.

Art. 9-septies. – (Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113).

Si segnala che al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

“Per l’anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro”; b) al quinto periodo, le parole: “Per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019 e 2020”.

Art. 9-decies. – (Modifiche all’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) – 1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto ‘Casa Italia’, nonché le funzioni di indirizzo e coordina-mento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile”;

Art. 9-duodecies. – (Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) – 1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: “Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia” sono inserite le seguenti: “nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,”.

I termini di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Art. 9-terdecies. – (Modifiche all’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) – 1. Al comma 40 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “interventi di ricostruzione pubblica” sono inserite le seguenti: “o privata”; b) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o privata”.

Art. 9-quaterdecies. – (Modifica all’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. All’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell’assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020”.

Art. 9-sexiesdecies. – (Modifica all’articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Il comma 13 dell’articolo 21 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente: “13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 29”.

Art. 9-septiesdecies. – (Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Dopo l’articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

“Art. 24-bis. – (Piano di ricostruzione) – 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania. 2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

A tale fine: a) le funzioni dell’ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania; b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del presente decreto; c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

4. Al fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, con ordinanza del Commissario straordinario sono stabilite misure premiali di incremento del contributo per incentivare le soluzioni di sistemazione abitativa degli aventi titolo mediante l’acquisto di un’unità immobiliare esistente, legittimamente assentita. Il piano di ricostruzione disciplina le modalità attuative del presente comma relativa-mente agli aspetti urbanistico-edilizi. 5. Le aeree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione”.

Art. 9-duodevicies. – (Modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Al comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifica-zioni: a) al terzo periodo, le parole: “da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario” sono soppresse; b) l’ultimo periodo è soppresso. 2. Al comma 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: “il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “i piani di cui al comma 2”.

Art. 9-undevicies. – (Modifica all’articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Il comma 6 dell’articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente: “6. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all’articolo 19 del presente decreto”.

Art. 9-vicies. – (Modifica all’articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) – 1. Al comma 1 dell’articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l’attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell’immobile strumentale all’attività d’impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all’esercizio della mede-sima attività”.

Art. 9-vicies semel. – (Modifica all’articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – 1. All’articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “Per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019 e 2020”.

Art. 9-vicies bis. – (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) – 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori dei comuni di cui all’allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;

c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);

d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali;

e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”;

b) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive”;

c) all’articolo 14-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell’allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 1.660.000 per l’anno 2020 e di euro 1.660.000 per l’anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 9-vicies ter. – (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009) – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell’Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Art. 9-vicies quater. – (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) –1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all’anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 9-vicies quinquies. – (Proroga dell’esenzione dall’IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) – 1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 9-vicies sexies. – (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) – 1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 9-duodetricies. – (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) – 1. A decorrere dall’anno 2021, il Commissario straordinario può destinare, a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, una quota non superiore al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo mediante la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l’incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

Art. 9-undetricies. – (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) – 1. L’importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato, nell’esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo.

Art. 9-tricies. – (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) – 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 alfine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell’Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell’anno 2016. Il programma è curato dall’Opificio delle pietre dure e dall’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 9-tricies semel. – (Sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25) – 1. Nelle more della procedura di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2020, è sospeso l’incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. 2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l’obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare la rata del corrispettivo della concessione di cui all’articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all’anno 2017 e dell’importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all’ANAS Spa della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 2. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all’articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all’ANAS Spa ».

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