Ricorso proposto l’8 novembre 2018 — VodafoneZiggo Group/Commissione

- Ricorso proposto l’8 novembre 2018 — VodafoneZiggo Group/Commissione

Tale Ricorso è stato pubblicato sulla GU UE del 7.1.2019.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta, del 30 agosto 2018, relativa ai casi NL/2018/2099 e NL/2018/2100: Mercato dell’accesso fisso all’ingrosso nei Paesi Bassi, recante il numero di riferimento C(2018) 5848 final; e

 

condannare la convenuta a pagare le spese della ricorrente ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di qualunque interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errata applicazione e interpretazione degli articoli 7 e 7bis della direttiva 2002/21/CE (1) che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (la direttiva quadro).

A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata contiene una serie di affermazioni critiche in relazione al progetto di decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione dei Paesi Bassi (la decisione WFA del 2018) che sono qualificate come commenti ma che in realtà soddisfano inequivocabilmente i criteri di una constatazione di seri dubbi. La ricorrente sostiene inoltre che ognuna di queste osservazioni verte in realtà, secondo qualunque parametro oggettivo, su seri dubbi che richiedono che la Commissione conduca un’indagine approfondita ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4 e 7bis, paragrafo 1, della direttiva quadro.

 

2.

Secondo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione, sull’errata applicazione dell’articolo 7 della direttiva quadro e sulla mancanza di un’indagine diligente.

A tal proposito, la ricorrente sostiene che accettando, nella decisione impugnata, le conclusioni inerenti al significativo potere di mercato condiviso (il SPM condiviso) nella decisione WFA del 2018, sebbene esse suscitino manifestamente seri dubbi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva quadro, la Commissione non ha correttamente applicato gli articoli 7 e 7bis della direttiva quadro e ha commesso errori manifesti di valutazione.

 

In subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe in ogni caso dovuto esaminare diligentemente la questione, in considerazione: i) della manifesta insufficienza dell’analisi riguardante il SPM condiviso da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione dei Paesi Bassi se comparata al quadro di valutazione del SPM condiviso così come stabilito dalla Commissione nelle sue linee guida (errore manifesto di valutazione); ii) dei precedenti decisionali della Commissione stessa, i quali dimostrano che non vi è ragione per alcuna constatazione di un SMP condiviso nei mercati rilevanti (incoerenza).

 

3.

Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione fondato sulla violazione dell’articolo 296 TFUE.

A tal proposito, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata contiene una motivazione insufficiente rispetto agli elementi critici della decisione WFA del 2018.

 

Inoltre, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è eccessivamente sommaria, o è contraddittoria, per quanto riguarda altre affermazioni determinanti.

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