Dichiarazione della Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager sul progetto di proposta di un quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell' economia nel contesto dell' epidemia di COVID -19.

Dichiarazione della Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager sul progetto di proposta di un quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19

17.03.2020 Commissione europea, La scorsa notte la Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta di un quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, finalizzato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'UE.

La Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, ha dichiarato:

"La gestione dell'impatto economico dell'epidemia di COVID-19 richiede un'azione decisa. Dobbiamo agire rapidamente e dobbiamo agire in modo coordinato. Le norme dell'UE sugli aiuti di Stato offrono agli Stati membri una serie di strumenti per intervenire in modo rapido ed efficace. Abbiamo due obiettivi comuni.

Il primo è far sì che le imprese dispongano della liquidità necessaria per continuare ad operare o per congelare temporaneamente le loro attività, se necessario, e che il sostegno raggiunga le imprese che ne hanno bisogno. Il secondo obiettivo è assicurarci che il sostegno alle imprese di uno Stato membro non mini l'unità di cui l'Europa ha bisogno, soprattutto durante una crisi, perché dobbiamo poter contare sul mercato unico europeo per aiutare la nostra economia a fronteggiare l'epidemia e a riprendersi poi con rinnovato vigore.

In quest'ottica, la Commissione consentirà agli Stati membri di utilizzare tutta la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per far fronte a questa situazione senza precedenti.

Venerdì la Commissione ha adottato una comunicazione che illustra le molteplici possibilità già esistenti ed io ho inoltre annunciato che stavamo lavorando a un nuovo quadro di riferimento temporaneo per integrare queste possibilità, un quadro basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE finalizzato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia.

Le misure che gli Stati membri hanno dovuto adottare da venerdì per rallentare la diffusione dell'epidemia di COVID-19 hanno reso la nostra azione ancor più urgente e necessaria. Abbiamo pertanto accelerato i nostri lavori e la scorsa notte abbiamo inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta per essere certi che il quadro previsto sia adatto allo scopo. Il quadro si applicherà in tutta l'Unione.

Il nostro obiettivo è che il nuovo quadro temporaneo entri in vigore nei prossimi giorni. A titolo di confronto, durante la crisi finanziaria sono trascorse tre settimane tra l'avvio della consultazione interna sul quadro di riferimento e la sua adozione. Oggi siamo in grado di agire ancora più rapidamente di quanto abbiamo fatto un decennio fa in risposta alla crisi finanziaria, proprio perché abbiamo fatto tesoro dell'esperienza acquisita nel 2009.

Il nuovo quadro di riferimento temporaneo consentirà agli Stati membri di: i) istituire regimi di sovvenzioni dirette (o agevolazioni fiscali) per importi che possono raggiungere i 500 000 EUR per impresa, ii) concedere garanzie statali agevolate ai prestiti bancari, iii) approvare prestiti pubblici e privati con tassi di interesse agevolati. Infine, iv) il nuovo quadro di riferimento temporaneo riconoscerà il ruolo importante del settore bancario nell'affrontare gli effetti economici dell'epidemia di COVID-19, in particolare per veicolare gli aiuti ai clienti finali, soprattutto alle piccole e medie imprese. Il quadro temporaneo di riferimento chiarisce che tali aiuti sono aiuti diretti ai clienti delle banche e non alle banche stesse e fornisce orientamenti su come ridurre al minimo eventuali aiuti residui indebiti alle banche, in linea con le norme dell'UE.

Il nuovo quadro di riferimento non sostituisce il pacchetto di strumenti esistente, ma lo integra con molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri e in linea con le norme in materia di aiuti di Stato: tanto misure generali volte a concedere a tutte le imprese sovvenzioni salariali e la possibilità di sospendere i pagamenti delle imposte, quanto misure di risarcimento delle imprese per i danni subiti a causa dell'epidemia di COVID19. In particolare, i risarcimenti possono essere utili per sostenere i settori che sono stati più duramente colpiti.

Per fornire un esempio significativo: se vogliamo ridurre al minimo i licenziamenti e i danni permanenti al settore aereo europeo, è necessario agire con urgenza. La Commissione è pronta a collaborare immediatamente con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili che salvaguardino questo importante settore della nostra economia, sfruttando al massimo la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato. Ad esempio, possono essere concessi risarcimenti alle compagnie aeree a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per i danni subiti a causa dell'epidemia di COVID19, anche se negli ultimi dieci anni esse hanno ricevuto aiuti per il salvataggio. In altri termini, non si applica il principio "una tantum".

Infine, la Commissione è ugualmente impegnata nella messa a punto di modelli per facilitare l'attività di elaborazione di misure volte a far fronte all'impatto dell'epidemia di COVID19. Il primo, relativo alle modalità di risarcimento delle imprese per i danni subiti, sarà messo online oggi. Abbiamo inoltre creato una casella di posta elettronica e una linea telefonica dedicata agli Stati membri, che saranno utilizzabili sette giorni su sette. E, cosa più importante, abbiamo fatto in modo che le nostre decisioni possano essere adottate molto rapidamente.

Tutto ciò per ribadire che la Commissione europea continuerà a fornire il sostegno necessario ai governi e ai cittadini."

Contesto

Il nuovo quadro di riferimento temporaneo prevede la possibilità di concedere quattro tipi di aiuti: i) sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali selettive, ii) garanzie statali per i prestiti bancari contratti dalle imprese, iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese e iv) garanzie per le banche che veicolano forme di sostegno all'economia reale.

La seguente proposta è stata inviata per consultazione agli Stati membri, affinché formulassero un parere:

  • Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette o di agevolazioni fiscali: gli Stati membri potrebbero istituire regimi di aiuti in base ai quali concedere fino a 500 000 EUR per impresa per far fronte al fabbisogno urgente di liquidità. Tali aiuti possono prendere la forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali.
  • Aiuti sotto forma di garanzie agevolate sui prestiti bancari: gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi beneficerebbero di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati alle garanzie nuove a favore delle imprese, indipendentemente dal fatto che queste siano PMI. Sono previsti alcuni limiti all'importo massimo del prestito, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese (determinate sulla base dei costi salariali o del fabbisogno di liquidità). Le garanzie possono riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio.
  • Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati: gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base applicabile al 1º gennaio 2020 maggiorato del premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del beneficiario, prevedendo tassi diversi per le PMI e le altre imprese. Il tasso di base è fisso in modo da assicurare, nell'attuale contesto instabile, una maggiore certezza in merito alle condizioni di finanziamento. Analogamente alla possibilità di concedere garanzie agevolate, sono previsti alcuni limiti all'importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese (determinate sulla base dei costi salariali o del fabbisogno di liquidità). I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.
  • La quarta e ultima misura riconosce il ruolo importante svolto dal settore bancario e dagli altri intermediari finanziari per far fronte alle conseguenze economiche dell'epidemia di COVID-19. Il quadro di riferimento temporaneo chiarisce che se gli Stati membri decidono di veicolare gli aiuti all'economia reale tramite le banche, si tratterà di aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non di aiuti alle banche. Il quadro fornisce inoltre orientamenti su come ridurre al minimo eventuali aiuti residui indebiti alle banche e su come garantire che l'aiuto venga trasferito, nella massima misura possibile, ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli più rischiosi, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia più bassi o tassi di interesse più bassi.
  • Qualora dovessero rendersi necessari aiuti diretti alle banche a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, per compensare i danni derivanti direttamente dall'epidemia di COVID-19, tali aiuti non sarebbero considerati un sostegno pubblico straordinario ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Analogamente, ciò varrebbe anche per gli eventuali aiuti residui indiretti concessi alle banche nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo.
  • Le disposizioni generali relative a tutte le misure di cui sopra prevedono che agli aiuti a norma del quadro di riferimento temporaneo risultano ammissibili le imprese che si sono trovate in situazione di difficoltà dopo il 31 dicembre 2019. Tale condizione garantisce che il quadro di riferimento temporaneo non venga utilizzato per forme di sostegno pubblico non correlate all'epidemia di COVID-19. Infine, il quadro di riferimento temporaneo prevede obblighi generali di trasparenza.

Link news: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_20_479

 

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