Conclusioni C-216/17 riguardante amministrazioni aggiudicatrici e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Corte di Giustizia Ue, mercoledì 3/10/2018 – esame Conclusioni C-216/17 riguardante amministrazioni aggiudicatrici e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

Cliccare qui, per leggere la sentenza emessa il 3 ottobre dalla Corte di Giustizia Ue (versione in lingua spagnola) e da cui si apprende:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=206387&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=537691

Conclusione
85. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di rispondere al Consiglio di Stato (Italia) nei seguenti termini:
«Articoli 1, paragrafo 5 e 32 della direttiva 2004/18 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici, di forniture e di lavori pubblici servizi, dovrebbe essere interpretato nel senso che:
- non sono contrari a un accordo quadro in base al quale un'amministrazione aggiudicatrice che non ha partecipato direttamente alla sua conclusione o l'ha firmata può essere parte di appalti pubblici basati su di essa, a condizione che l'identità di tale amministrazione aggiudicatrice sia inclusa nel contratto proprio accordo o in un documento incorporato nelle specifiche, nei termini previsti dalla direttiva 2004/18.
- Si oppongono al fatto che l'importo delle prestazioni che la suddetta amministrazione aggiudicatrice può richiedere al momento della conclusione dei contratti successivi previsti nell'accordo quadro non è determinato, o non è univocamente determinabile, nel secondo.
- Non si oppongono all'importo fissato in riferimento alle esigenze ordinarie dell'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che l'accordo quadro fornisca informazioni chiare, precise e trasparenti sui bisogni che l'amministrazione aggiudicatrice ha dovuto soddisfare in passato. »

Contenuto pubblico