Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2018. Fonte Governo.it

- 17 Luglio 2018 - Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, martedì 17 luglio 2018, alle ore 16.27 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.

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IMPRESA SOCIALE

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Gli interventi correttivi e integrativi previsti riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

In tale quadro si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.

Infine, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali costituite per l’esame degli atti presentati dal Governo.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato ventisette leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato

di impugnare:

 

la legge della Regione Toscana n. 19 dell’11/05/2018, recante “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a. - Modifiche alla l.r. 28/2008”, in quanto una norma, che prevede il trasferimento di risorse destinate ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza ad altra destinazione non riconducibile alla tutela della Salute, si pone in contrasto con il vincolo di garanzia dell’effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza previsto dalla legislazione statale. La norma regionale viola pertanto gli articoli 32, 81, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, nonché l’art. 119 della Costituzione, che riservano alla legislazione statale sia la disciplina riguardante la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica;

 

e di non impugnare:

 

la legge della Regione Veneto n. 18 del 15/05/2018, recante “Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” in materia di servizi per il lavoro”;

 

la legge della Regione Toscana n. 20 del 14/05/2018, recante “Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. Modifiche alla l.r. 5/2008” ;

 

la legge della Regione Toscana n. 21 del 15/05/2018, recante “Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze” ;

 

la legge della Regione Toscana n. 22 del 15/05/2018, recante “Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue provenienti da piccoli agglomerati soggetti a forte fluttuazione stagionale. Modifiche alla l.r. 20/2006” ;

 

la legge della Regione Toscana n. 23 del 16/05/2018, recante “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009”;

 

la legge della Provincia di Bolzano n. 7 del 15/05/2018, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e altre disposizioni”;

 

la legge della Regione Marche n. 11 del 14/05/2018, recante “Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

 

la legge della Regione Marche n. 12 del 14/05/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”;

 

la legge della Regione Marche n. 13 del 14/05/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale”;

 

la legge della Regione Veneto n. 19 del 25/05/2018, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”;

 

la legge della Regione Veneto n. 20 del 25/05/2018, recante “Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto”;

 

la legge della Regione Calabria n. 14 del 25/05/2018, recante “Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese”;

 

la legge della Regione Abruzzo n. 9 del 22/05/2018, recante “Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco”;

 

la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 22/05/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili”;

 

la legge della Regione Campania n. 19 del 30/05/2018, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo di euro 81.570,10”;

 

16.la legge della Regione Campania n. 20 del 30/05/2018, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo di euro 247.364,90”;

 

la legge della Regione Campania n. 21 del 30/05/2018, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Importo complessivo di euro 3.359,36”;

 

la legge della Regione Campania n. 22 del 30/05/2018, recante “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 868.995,83”;

 

la legge della Regione Marche n. 14 del 17/05/2018, recante “Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea”;

 

la legge della Regione Marche n. 15 del 17/05/2018, recante “Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica”;

 

la legge della Regione Marche n. 16 del 17/05/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 “Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo”;

 

la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 3 del 24/05/2018, recante “Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol”;

 

la legge della Provincia Trento n. 6 del 28/05/2018, recante “Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)”;

 

la legge della Provincia Trento n. 7 del 28/05/2018, recante “Integrazione dell’articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 relativa all’istituzione delle ferie solidali, e modificazioni di altre disposizioni provinciali in materia di graduatorie e di spesa per il personale”;

 

la legge della Regione Basilicata n. 8 del 31/05/2018, recante “Legge di Stabilità regionale 2018”;

 

la legge della Regione Basilicata n. 9 del 31/05/2018, recante “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020”.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 16.55.

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