Bozza del 10 Febbraio 2020 - Dl recante misure per l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” e per l’organizzazione e lo svolgimento delle “Finali ATP Torino 2021 - 2025”.

Il nuovo testo del 13 Febbraio 2020 non contiene gli articoli:

- 4 (forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole);

- 5 (potenziamento e governance dell'istituto per il credito sportivo),

- 7 (diritto di circolazione);

- 8 (monete e francobolli commemorativi);

- 9 (titolarità e tutela delle proprietà olimpiche),

- 10 (proprietà e simbolo paralimpici);

- 12 (ecosistemi digitali);

- 17 (adempimenti informativi)

Il nuovo testo contiene modifiche ai seguenti articoli:

Articolo 1

è modificato il comma 1 (Comitato olimpico congiunto): i rappresentanti della Presidenza del Consiglio - ufficio per lo sport sono due (nel vecchio testo era uno) ed è eliminato il rappresentante del forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole

Articolo 3

sono modificati:

- comma 4 (riguardo i conferimenti del Ministero dell'economia e delle finanze);

- comma 5 (è eliminato il riferimento ai poteri dell'amministratore delegato della Società);

- comma 8 (è eliminato il riferimento agli anni 2020-2021);

- comma 10 (il termine "spese generali" è sostituito con "oneri di investimento"

 

Articolo 5

Sono modificati i commi 3 e 6 (il termine “emolumenti” è sostituito con “pagamenti”

Articolo 9

È modificato il comma 2 (è eliminato il riferimento al 20 marzo)

Capo III

È eliminata la disciplina relativa alla tutela dei segni notori in ambito sportivo

Articolo 15

È modificato il comma 3 (è eliminato il riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali della pubblica amministrazione

Articolo 16

È eliminato il secondo periodo del primo comma “il presente decreto. Munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”

Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori usati in ambito sportivo. Bozza del 10 Febbraio 2020.

Il testo si compone essenzialmente di tre capi:

  • Capo I - Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” (articoli 1 – 12)
  • Capo II - Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle finali “ATP Torino 2021 – 2025” (articoli 13 – 17)
  • Capo III - Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria e tutela dei segni notori usati in ambito sportivo (articoli 17 -22)

Contenuto

  • Consiglio Olimpico Congiunto (articolo 1)
  • Comitato organizzatore (articolo 2)
  • Infrastruttura Milano Cortina 2020-2026 spa (articolo 3)
  • Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica durevole (articolo 4)
  • Potenziamento e governance dell’istituto per il credito sportivo (articolo 5)
  • Garanzie (articolo 6)
  • Diritto di circolazione (articolo 7)
  • Monete e francobolli commemorativi (articolo 8)
  • Titolarità e tutela delle “proprietà olimpiche” (articolo 9)
  • Proprietà e simboli paralimpici (articolo 10)
  • Disposizioni tributarie (articolo 11)
  • Ecosistemi digitali (articolo 12)
  • Comitato ATP finals (articolo 13)
  • Opere e infrastrutture (articolo 14)
  • Garanzie (articolo 15)
  • Adempimento fiscali e contabili (articolo 16)
  • Adempimenti informativi (articolo 17)
  • Divieto di pubblicizzazione parassitaria (articolo 18)
  • Ambito temporale di applicazione (articolo 19)
  • Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale (articolo 20)
  • Tutela diretta dei soggetti danneggiati (articolo 21)
  • Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei (articolo 22)

 

Consiglio olimpico

È istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026" . E’ composto da 15 membri, alcuni dei quali in rappresentanza regionale, nazionale ed internazionale ed ha funzioni di indirizzo e sorveglianza per la realizzazione dei Giochi.

Le regole di funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, di intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

 

 

Comitato organizzatore

Comitato organizzatore dei Giochi è la Fondazione “Milano-Cortina 2026” costituita da:

- Comitato Olimpico Nazionale Italiano

- Comitato Italiano Paralimpico

- Regioni Lombardia e Veneto

- Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo

Milano Cortina 2020-2026 spa

È costituita la società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa”, e sono stabilite le seguenti partecipazioni:

  • Ministero dell’economia e delle finanze (35%)
  • Ministero dei trasporti (35%)
  • Regione Lombardia (10%)
  • Regione Veneto (10%)
  • Provincia autonoma di Trento (5%)
  • Provincia autonoma di Bolzano (5%)

Scopo statutario della società è la realizzazione di opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 160/2019.

L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

 

Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica durevole

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato “Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica durevole” per il mantenimento a lungo termine dei benefici sociali, economici e ambientali dei giochi.

 

Istituto per il credito sportivo

L’istituto istituisce un apposito fondo per gli interventi infrastrutturali. Il Consiglio di amministrazione dell’istituto è composto da cinque membri, di cui il Presidente e due componenti, nominati dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Dritti di circolazione

È previsto il rilascio con procedure semplificate e in forma gratuita di visti e permessi di soggiorno ai membri della famiglia olimpica.

 

Monete e francobolli

I dettagli degli eventuali programmi di coniazione e stampigliatura sono definiti con apposito decreto.

 

Proprietà olimpiche

È di esclusivo diritto di Comitato Olimpico Internazionale, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Organizzatore, e Società l’utilizzo di: simbolo olimpico bandiera, motto, emblemi, inno, espressioni identificative dei Giochi, designazioni, fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

 

Ecosistemi digitali

È garantito l’utilizzo delle tecnologie digitali nei flussi di comunicazione ed informazione.

 

Comitato ATP finals

Per lo svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un "Comitato ATP Finals" con funzioni di coordinamento e monitoraggio. Il Comitato è presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vice presidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

La Federazione italiana tennis cura organizzazione ed esecuzione e può costituire al suo interno una "Commissione Tecnica di Gestione" composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

 

Opere e infrastrutture

Il Comune di Torino è autorizzato ad adottare il relativo piano di opere ed infrastrutture, a cui non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016.

 

Divieto di pubblicizzazione parassitaria e periodo di applicazione

Sono vietate:

- creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;

- dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento senza esserlo

- promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi, e a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo

- vendita e pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto

in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al precedente comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento e/o con il suo organizzatore

il divieto opera dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici , al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Sanzioni

Per le violazioni del divieto di pubblicizzazione parassitaria si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro centomila ad euro duemilionicinquecentomila.

 

Immagini che riproducono trofei

E’ prevista la tutela delle immagini che riproducono i trofei tramite il loro inserimento nell’articolo 8 “Ritratti di persone, nomi e segni notori” del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).

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