Disegno di legge in materia di deleghe per la semplificazione - Art. 7 delega Codice appalti - Bozza 3 dicembre 2018

ART. 7

Delega in materia di contratti pubblici

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, anche al fine di coordinare le predette norme con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessario.

 

  1. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art.1, comma 2, lett. b), d), e), g), m) ed r), per quanto applicabili, della presente legge, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

 

  1. restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando ove possibile una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione;
  2. assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine d ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e di esecuzione dei servizi e delle forniture limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
  3. eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 3, fatta salva l’osservanza dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per regolare specifici istituti o ambiti tecnici o necessitanti di periodica revisione;
  4. prevedere una disciplina opportunatamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata alla massima semplificazione e rapidità, nonché una disciplina anche per i contratti attivi;
  5. promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
  6. razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, rafforzare la certezza applicativa delle norme attraverso atti di interpretazione dell’ANAC di natura non regolamentare e non vincolante volti a chiarire la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dal codice, il rafforzamento della vigilanza collaborativa e dell’attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o delle imprese.

 

  1. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dell’economia e delle finanze e della difesa, sentita l’ANAC, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

 

 

  1. Il Governo, entro ventiquattro mesi, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con…detta la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al comma1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, srvrizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. In attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:

 

  1. nomina, ruolo e compiti del responsabile;
  2. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  3. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  4. sistema di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
  5. categorie di opere generali e specializzate;
  6. direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  7. esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
  8. collaudo e verifica di conformità;
  9. tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
  10. affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
  11. requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
  12. lavori riguardanti i beni culturali;
  13. contratti da svolgersi all’estero.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

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