Bozza legge europea 2019-2020. Testi del 10 gennaio, 4, 24 febbraio, 24 luglio e testo bollinato di agosto 2020.
ART. 9 (Disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273)
- Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 80:
- al comma 1, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse;
- al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”;
- al comma 5, le parole: “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6” sono soppresse;
- all’articolo 105:
- al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80”;
- al comma 4, la lettera d) è soppressa;
- il comma 6 è abrogato;
- all’articolo 174:
- al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”;
- All’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il secondo periodo è soppresso.
- All’articolo 14, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, il comma 2 è abrogato.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.