Bozza legge di Bilancio 2021 del 13, 14, 16 e 18 Novembre 2020 con relazione illustrativa e tecnica.

Legge di bilancio 2021 (Bozza del 14 Novembre 2020) – Sintesi a cura del Dr. Tommaso Caldarelli

 

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Lavoro

 

A) Esoneri contributivi

 

- L’art.3 dispone l’applicazione a regime della misura agevolativa prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Si tratta dell’ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, in base a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi.

 

- L’art 4 va a riconoscere un esonero contributivo, nello specifico quello di cui all’’articolo 1, commi 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro, per le assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del sud Italia, in un’ottica di incentivo all’occupazione in questi territori: sono così coinvolte le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttive ed è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

- L’art 5 dispone in materia di sgravio contributivo delle donne disponendo che l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, sia riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni di cui all’articolo in commento devono però comportate un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Al fine del calcolo di questa quota dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato nel complesso dell’attività economica aziendale, dunque al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto; la misura, ancora una volta, è soggetta all’autorizzazione della commissione europea.

 

- L’art 6 proroga, in materia di giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, anche per il 2021 le norma che consentono, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, con età inferiore a quarant'anni. Risultando materia affine, si segnala anche che l’art 8 dispone l’estensione al 100% dell’esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. In particolare, con riferimento all'anno d'imposta 2021, il testo dispone che non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art.1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019). Tale disposizione aveva previsto, inoltre, che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021.

 

- L’art. 7, in materia di settore sportivo dilettantistico, dispone che in fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 60 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Il comma 2 dispone altresì che l’esonero in trattazione sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta

 

B) Sud e coesione territoriale

 

L’art 27 introduce la c.d. “Decontribuzione sud”. In particolare al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero di cui all’articolo 27 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

a) in una misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;

b) in una misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;

c) in una misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029. L’agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile. L’amministrazione responsabile agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di stato è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’amministrazione concedente è l’INPS che è anche ente monitorante. Quanto al calcolo degli oneri di cui alla misura in oggetto, sono valutati in via preliminare in 4.000 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, 2.650 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027 e 1.300 milioni di euro annui per gli anni 2028 e 2029. Ai predetti oneri si provvede per l’annualità 2021 ai sensi della presente legge e a partire dal 2022, in via programmatica, per il 50 per cento degli importi indicati a valere sulle risorse finanziarie nell’ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’UE e nell’ambito di ulteriori risorse finanziarie assicurate dal bilancio dell’UE e rese disponibili nel contesto dei seguiti delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020

 

L’articolo 28 proroga al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

C) Lavoro, famiglia e politiche sociali

 

L’art. 42 prevede l’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 mln di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro per l’anno 2022

 

L’art 43 in materia di CIGS per cessata attività proroga per gli anni 2021-2022 l’efficacia della disposizione normativa di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano l’attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L’intervento era stato autorizzato per gli anni 2018, 2019, 2020 a valere sulle risorse già stanziate dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 e non utilizzate per l’intervento di CIGS ivi disciplinato, che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge è stato sostituito dalla CIGS per cessazione di attività di cui al predetto articolo 44. Rimane fra l’altro invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

 

L’art 44 dispone in materia di rinnovo dei contratti a tempo determinato e sostituisce il comma 1 dell’articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 (rilancio) prevedendo che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2021, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all’articolo 21 e 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

 

L’art 45 si occupa in particolare del settore dei call center e proroga per l’anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa. Si tratta, in particolare di un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive 14 novembre 2020 ore 23.00 44 site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni

 

L’art 46 è misura di settore per il comparto pesca che viene beneficiato di un’erogazione di indennità attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio. In particolare:

 

a) A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

 

b) A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l’anno 2021, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

 

La procedura prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione di questo Ministero, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e l' autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un decreto direttoriale, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

 

L’art 47 dispone in merito al sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate. In particolare Il trattamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 (“Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”) è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessivi di 12 mesi nel triennio nel limite di spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021-2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione

 

L’art 48, in tema di Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica, si propone di prorogare per gli anni 2021, 2022 e 2023 la disposizione normativa dell’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, la quale prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale

 

L’art 49 è un’ulteriore norma di stanziamento con nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa. In particolare si stanziano ulteriori 180 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

L’art 50 incrementa per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all’integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La disposizione ha la finalità di sostenere l’implementazione del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro anche nell’ottica di favorire l’occupazione giovanile.

 

L’art 51 è rubricato “Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento”. Norma chiave dell’azione governativa nella “Fase due” della Pandemia da Coronavirus, mira a tessere una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

 

Il comma 1 istituisce nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro. Fra l’altro si dispone che l’importo di 1.503,8 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, conservato in bilancio ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell’articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17, è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2021 e resta acquisito all’erario.

 

Diverse misure sono previste nell’articolo:

 

- Il comma 2 dispone che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma. Il comma 3, norma di attuazione, sottolinea che le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 2 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

- Il comma 4 dispone che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione

- Il comma 6 dispone in materia di operai agricoli. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), viene concesso, in formula derogatoria ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

- I trattamenti di cui ai commi 2 e 6 sono autorizzati nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti Cassa integrazione salariale operai agricoli. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa previsto dalla norma in commento.

- Il comma 8 dispone che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Il comma 9 precisa che i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. Il comma 10 dispone che i benefici previsti dai commi 8 e 9 siano concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e le disposizioni dell’articolo in commento restano subordinate all’autorizzazione della stessa Commissione.

- Vengono sospese fino al 31 marzo 2021 le procedure di mobilità di cui agli art 4, 5 e 24 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Altresì fino alla stessa data di cui al comma 11, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Sono invece permessi i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, Sono invece esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso

- La copertura finanziaria è assicurata dal comma 15 che dispone ad un fondo 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche a cui si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui allo stanziamento nello stato di previsione già illustrato nel precedente comma 1. Analogamente alle minori entrate derivanti dagli impegni di spesa della presente norma, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 25,1 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede quanto a 155,6 milioni di euro per l’anno 2021 mediante utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

 

L’articolo 54 istituisce un Fondo, denominato Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, dotato per 500 milioni di euro nell’anno 2021. Un successivo provvedimento legislativo ne disciplina l’utilizzo.

 

L’articolo 58 dispone in materia di Contratto di espansione interprofessionale. Si prevede di prorogare al 2021 le disposizioni relative al contratto in oggetto, di cui all’art 41, d.lgs. n. 148/2015 come modificato dall’art 26-quater, c. 1, del DL 34/2019 estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti. A normativa vigente, il contratto di espansione interprofessionale è previsto esclusivamente nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti.

 

L’articolo 64 incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 l’autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata “Reddito di cittadinanza”. In particolare gli incrementi corrispondono a 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere 14 novembre 2020 ore 23.00 55 dall’anno 2029

 

 

 

 

 

Crescita

 

In materia di crescita, cardine appare il disposto dell'articolo 11. La relazione introduttiva fa presente che Il negoziato sul pacchetto legislativo per la programmazione 2021-2027 è in fase avanzata. La Presidenza Croata della UE ha conseguito progressi sostanziali nell’iter legislativo di approvazione delle proposte presentate dalla Commissione: in particolare sulla Bozza di “Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi della programmazione 2021-27” è stato raggiunto l’accordo al livello tecnico su molte delle disposizioni; sugli schemi di Regolamenti FESR/Fondo di Coesione, FSE Plus, Cooperazione Territoriale Europea prosegue il confronto tecnico. E’ stato anche avviato il percorso di definizione dell’Accordo di Partenariato tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea, documento strategico che fissa gli obiettivi dei Fondi Europei per il nuovo ciclo di programmazione, nonché la struttura e funzionamento dei sistemi di gestione controllo da applicare ai Fondi medesimi. Pertanto in relazione all’imminente avvio delle attività del nuovo periodo di programmazione è opportuno adottare le norme necessarie per :

− pianificare le risorse a carico del bilancio dello Stato per il cofinanziamento dei programmi comunitari;

− garantire il finanziamento dei programmi complementari che saranno disciplinati dall’Accordo di Partenariato;

− garantire il monitoraggio dei programmi.

 

L’art 11 suddetto dispone in materia del Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027, con specifico riferimento al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 1 dispone che al cofinanziamento di questi fondi concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi. A seguito della approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale del periodo di programmazione 2021/2027 e dell’Accordo di partenariato con la Commissione europea, il CIPE è chiamato a definire con apposita deliberazione per i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, l’onere a carico del Fondo di rotazione di rotazione di cui alla legge 183/1987.

 

Laddove gli interventi di cui al comma 1 siano a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Altresì gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

Per contro il comma 3 dispone che il fondo rotativo di cui alla 183 del 198 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all’attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi 14 novembre 2020 ore 23.00 13 cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2021/2027, inseriti nell’ambito della programmazione strategica definita con l’Accordo di partenariato 2021/2027. Peraltro al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

 

In tema di monitoraggio degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo 2021 2027, con particolare attenzione agli interventi a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché sugli altri strumenti finanziari previsti ivi compresi quelli attinenti la cooperazione territoriale europea, del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, è chiamato ad agire il Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Sono le amministrazioni centrali dello Stato e gli EE. LL. coinvolti, per gli interventi di rispettiva competenza, ad assicurare la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi. Il comma 5 dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati. Questo al fine di fine di garantire l’efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo.

 

L’articolo 14, in materia di (Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi), dispone che siano incrementate il la dotazione del fondo per la crescita sostenibile, demandando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da un grave una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione.

 

Il settore del turismo viene interessato dalla norma di cui all'articolo 15 in materia di contratti di sviluppo, misura che si interessa fra l'altro di promuovere la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale.

 

Nella relazione esplicativa si legge che la norma prevede specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo e l’integrazione settoriale. Nello specifico, a normativa vigente, i programmi di sviluppo turistici devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni di euro relativi agli investimenti del soggetto proponente il programma (i programmi di sviluppo possono, infatti, essere costituiti da più programmi di investimento realizzati dal soggetto proponente e da eventuali imprese aderenti). Tale soglia, di importo elevato nel presupposto che i programmi devono rivestire particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, può rappresentare tuttavia un ostacolo all’accesso per le imprese che, pur volendo realizzare investimenti in grado di determinare positivi impatti socio-economici e ambientali, non sono in grado di sviluppare la dimensione finanziaria minima attualmente prevista per l’accesso. In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 

La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico. Viene, da ultimo, previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa impartire al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni. Al fine di garantire piena operatività alle previsioni recate dal comma 1, la norma prevede, al comma 3, un’autorizzazione di spesa di complessivi 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

 

In particolare, sostiene la relazione introduttiva, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi fissati dalla norma, consentendo l’accesso allo strumento alle imprese interessate alla realizzazione dei programmi di sviluppo delineati dalla norma medesima, è prevista una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni di euro per l’anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto: - dell’incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell’ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13% delle agevolazioni complessivamente concesse); - del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l’accesso allo strumento (come rappresentato, l’attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all’accesso allo strumento); - delle nuove possibilità connesse all’integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all’attualità, hanno assorbito oltre il 10% delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

 

Ciò premesso nel testo di legge nello specifico si dispone che per l’accesso ai contratti di sviluppo di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono così modificate:

 

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;

b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

 

Il comma 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico impartisca al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Inoltre il comma 3 prevede che per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l’anno 2021 e 30 milioni per l’anno 2022.

 

L’art 16 dispone in materia di erogazione in quota unica del contributo “Nuova Sabatini”. La relazione ricorda che la misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento. Al 1° settembre 2020, l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a euro 1.770.983.149. La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l’attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ; questo in un’ottica di potenziamento dell’efficienza, rapidità, semplificazione. Fra l’altro nota la relazione che considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni “Nuova Sabatini” e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l’erogazione in un’unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell’operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodata sul piano operativo-gestionale.

 

L’articolo 17 istituisce presso il MISE il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con dotazione da 20 milioni di euro per il 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo sostiene, recita il comma 2:

a) interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;

b) programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.

 

La norma va poi a definire alcuni importanti commi di dettaglio: gli interventi di cui al comma 2 lettera a) possono prevedere: a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; b) finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta percento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi; d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decretolegge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme del presente articolo. Ancora gli interventi di cui al comma 2 lettere b) e c) possono prevedere le seguenti azioni: a) iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università; b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio STEM; d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale; e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 60 (sessanta) giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, sono individuate la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 3 lettera e) e ivi incluse le azioni di controllo e monitoraggio. Il Ministero dello Sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l’attuazione degli interventi previsti. Da ultimo è istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna che a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2; b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa; c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia; d) contribuisce alla redazione della Relazione annuale composta dal Ministero dello Sviluppo Economico, annualmente, sull’attività svolta a norma di questo articolo. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno stabilite le modalità di composizione del Comitato.

 

L’articolo 18 dispone l’attivazione del fondo c.d. Imprese Creative, con dotazione 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

d) consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Viene sottolineato al comma 4 come ai fini dell’operatività del fondo si intende per “settore creativo”, il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con MIBACT, vengono attuate le disposizioni dell’articolo ivi incluse quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse tra gli interventi;

b) alla individuazione dei codici ATECO interessati dall’ambito di applicazione dell’articolo

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni:

d) alla definizione delle iniziative ammissibili, alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento

 

L’articolo 19 attiva nello stato di previsione del MISE il fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy, pensato al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La dotazione è di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, con una particolare dotazione dell’anno 2021 destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale. Il fondo finanzia interventi di sviluppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi e un successivo decreto del MISE di concerto con il MEF attua le disposizioni dell’articolo in particolare con riguardo alla ripartizione di risorse fra le varie sezioni del fondo e i criteri e le modalità di accesso allo stesso.

 

L’articolo 20 rifinanzia le agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

 

L’articolo 21 istituisce il fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con dotazione da 150 milioni di euro per l’anno 2021, attuato da apposito decreto del MIPAAF d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

L’articolo 24, in bozza preliminare, prevede che per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l’attrazione di investimenti privati per il rilancio economico. Compiti di coordinamento e supporto fra le amministrazioni centrali e locali vengono affidati alla Struttura di missione InvestItalia, di cui all’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Dispone inoltre che le proposte di investimento privato vengono raccolte a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico, predisposto su iniziativa dell’amministrazione titolare del bene o in risposta a specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono contenere il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione, infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico finanziario volto a dimostrare la redditività dell’investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare le ricadute economico-sociali e occupazionali sul territorio. In particolare la bozza prevede che i piani di sviluppo di cui al comma 1 definiscano:

 

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;

b) nell’ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzarsi anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

c) il piano economico finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;

d) le risorse pubbliche e private destinate al programma;

e) le modalità per l’erogazione delle risorse pubbliche;

f) la causa di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;

g) l'individuazione dei soggetti, pubblici e privati attuatori degli interventi nonché degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

Per il finanziamento degli interventi previsti da tale articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, con una dotazione ancora da stabilire. In particolare, su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Con la medesima delibera sono definiti i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

 

L’articolo 25 prevede un aumento del finanziamento per gli interventi di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017, c.d. Accordi per l’innovazione: in particolare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035

 

L’articolo 29, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, con riferimento a quanto previsto nel programma nazionale di riforma definito a luglio 2020, dispone e definisce le risorse complessive stanziate per il periodo di programmazione 2021-27, in applicazione delle procedure definite dal Dlgs n. 88/2011 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Come si sa, l’FSC è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione.. In particolare, l’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di spese per lo sviluppo, volte a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. Con la norma sono stabiliti i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell’articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014, e lasciando ferma la chiave di riparto percentuale delle risorse dell’80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord, già prevista nell’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, e confermata dal predetto comma 703. Giova segnalare che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici, dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano Sud 2030. In particolare, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche ed eventuali variazioni della ripartizione sono decise dalla Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione. Gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell’ambito di “Piani Sviluppo e Coesione” (approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall’articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei “Piani di Sviluppo e Coesione” e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). È previsto, inoltre, che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale presenti al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 (ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione).

 

L’articolo 33 dispone in materia di limiti di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal. La norma, coerentemente a quanto prescritto dall’articolo 64, comma 2, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, è volta a definire un limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE relativamente alle garanzie di cui al combinato disposto dell’articolo 1, comma 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art. 64 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20 (c.d. operatività green). Ponendosi in continuità con il quadro normativo vigente, la norma ripropone uno stanziamento ed un plafond massimo di esposizione di entità analoga a quelli previsti per il 2020, per effetto del combinato disposto del menzionato art. 64 DL semplificazioni e dell’articolo 1 commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’importo destinato per il 2021 a copertura di garanzie “green” è pari a circa il 50% dello stanziamento già disposto sul Fondo di cui al menzionato art. 1, comma 85 (pari ad Euro 470 milioni per l’anno 2020, Euro 930 milioni per l’anno 2021 ed Euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

 

L’articolo 36 dispone in materia di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Si tratta di una norma di tipo prorogativo conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell’articolo 13 decreto-legge n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo art. 1-bis.1 del citato decreto legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. midcap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all’art. 6, comma 14-bis, del decreto legge n. 269/2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziate a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l’entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l’operatività di breve e medio termine.

 

L’articolo 37 proroga le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, disponendo un prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 30 settembre 2020 dall’articolo 56 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, già prorogata fino al 31 gennaio dall’articolo 65 del decreto – legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 e al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico ai sensi dell’articolo 77, comma 2 del menzionato decreto – legge n. 104/2020, introdotta per sostenere la liquidità delle PMI e aiutarle nel superare la caduta produttiva connessa con l’emergenza sanitaria. La misura, così come la sua successiva proroga realizzata con il decreto – legge n.104/2020, si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto-legge n.18/2020 ed è accompagnata da una garanzia pubblica, a valere su di un’apposita sezione del Fondo di Garanzia per le PMI. La misura in commento è stata a suo tempo autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 107(3)(b), TFUE S.A. 56690, (C/2020 1984 final del 25 marzo 2020) e oggi è prorogabile fino al 30 giugno 2021 nel rispetto della normativa europea.

 

L’articolo 38 dispone in merito al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. La disposizione consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". A beneficiare alle misure di credito di imposta saranno gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell’articolo 26 su cui questa norma va ad incidere nel senso dell’allargamento, la disposizione consente di eseguire l’aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, viene invece confermata l’inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l’accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale, in questo senso: “Non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e comunque non rientrava alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento 14 novembre 2020 ore 23.00 39 (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014”. Quanto alla misura di cui al comma 8 dell’articolo 26, si precisa che la disposizione consente di effettuare l’aumento di capitale rilevante nel primo semestre 2021 mantenendo, tuttavia, fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Inoltre, nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021, viene elevato l’ammontare massimo del credito d’imposta spettante dal 30 al 50% dell’aumento di capitale effettuato. Da ultimo, quanto al Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione deli prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Le modifiche, spiega la norma, si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2019

 

L’articolo 39 istituisce il Comitato Nazionale per la produttività presso il MEF in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/01). Tale comitato è costituito da cinque membri, un presidente e quattro consiglieri, supportati da una segreteria tecnica di 15 esperti. I membri del Comitato e il personale specializzato della segreteria tecnica devono possedere un’esperienza accademica od operativa nello studio della produttività e della competitività, delle tecnologie digitali e industriali a livello nazionale e globale e nel settore pubblico. Si includono profili professionali con esperienza manageriale e di strategia aziendale. Non possono far parte del Comitato figure professionali che ricoprano cariche pubbliche elettive, rappresentanti delle parti sociali o titolari di incarichi di diretta collaborazione, di amministrazione o di direzione. Nella sua composizione è assicurata una presenza pari al 40 per cento del genere meno rappresentato.

 

I membri del Comitato sono designati, assicurando la più ampia diversificazione di competenze:

- due dal Ministro dell'economia e delle finanze;

- due dal Ministro dello sviluppo economico;

- uno dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro.

 

Al Comitato (co.6) sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01); in particolare il Comitato analizza e valuta la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale, anche alla luce delle tendenze in atto nell’Area euro e nell’Unione Europea; ne monitora gli sviluppi e assicura l’informazione circa gli esiti della propria attività di analisi e ricerca; analizza e valuta le opzioni di politica economica e di riforma per il miglioramento della produttività e della competitività dell’economia italiana. In particolare (co 7) svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire l’indagine e la comprensione dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale e valuta le misure pertinenti, tenendo conto sia delle specificità nazionali, sia delle politiche dell’Unione Europea in tema di ambiente, industria, innovazione, sostenibilità e concorrenza. Predispone e pubblica, entro il 31 ottobre di ogni anno, una Relazione annuale propedeutica alla redazione del Documento di Economia e Finanza e alle analisi della Commissione Europea effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il Comitato mantiene relazioni di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell’Unione europea. Inoltre (co 8) stipula convenzioni con le Istituzioni pubbliche nazionali e locali, redatte sulla base delle linee guida dell’Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di accedere e scambiare i dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini dell’accesso ai dati raccolti per finalità statistiche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Comitato è equiparato agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Da notare che (co 13) il Ministero dell’economia e delle finanze assicura la disponibilità dei servizi amministrativi e degli spazi per lo svolgimento delle attività del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che (co 14) per le spese di funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021

 

L’articolo 102, in materia di Regime temporaneo di aiuti di Stato, va a modificare alcune importanti norme in base al 4° emendamento, adottato dalla Commissione Europea lo scorso 13 ottobre, alla comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 20 marzo 2020”. Tra le modifiche apportate in tale sede vi è:

 

- la proroga del Temporary Framework per le misure di aiuto per l’emergenza Covid-19 fino al 30 giugno 2021;

- l’inserimento della nuova misura 3.12 per coprire, a certe condizioni, i costi fissi delle imprese non coperti da profitti; Gli aiuti possono essere concessi solo sulla base di un regime di aiuti e solo se le imprese hanno subito un calo di fatturato non inferiore al 30% (rispetto allo stesso periodo del 2019).

 

Sono poi state introdotte nuove regole di favore relativamente al regime di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali. Occorre, pertanto, modificare il regime quadro per gli aiuti regionali istituito con gli artt. 54 e seguenti del decreto legge cd “rilancio”, n. 34/2020 come convertito, in modo da:

 

- modificare l’articolo 54 al fine di inserire le nuove regole dettate dalla Commissione;

- inserire il nuovo articolo 61-bis, contenente il nuovo regime di aiuto previsto in sede europea;

- inserire nel comma 2 dell’articolo 61 la nuova scadenza del regime al 30 giugno 2021, coerentemente con l’estensione del Temporary Framework stabilita in sede europea; la norma viene inoltre implementata con un rinvio mobile alle eventuali successive modifiche della durata del TF in sede europea, al fine di poterne beneficiare senza necessità di ulteriori modifiche normative.

 

Cioè premesso, la norma afferma: “Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 54, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: “7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato. 7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 20 marzo 2020.”;

 

b) dopo l’articolo 60, è aggiunto il seguente: “Art. 60-bis Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti 1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

 

Il comma 2 afferma che gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021;

c) ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno. Ai fini della presente disposizione, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 generale di esenzione per categoria), l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti;

d) gli aiuti nell'ambito del presente articolo, possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto deve essere restituita;

e) in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non supera i 3 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

 

Il comma 3 afferma che gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

 

Il comma 4 afferma che la concessione degli aiuti di cui alla norma in commento è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità di cui al successivo comma da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 TFUE.”;

 

c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole “da 54 a 60”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti “da 54 a 60-bis”;

 

d) all’articolo 61, comma 2, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 20 marzo 2020.”.

 

 

 

 

 

Spesa farmaceutica

 

L’articolo 71, molto atteso, dispone in materia di esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Viene autorizzata l’ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Alla copertura di questa spesa si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella quivi illustrata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 76 istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. 14 novembre 2020 Per l’acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale peraltro del Commissario per l’attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’art 77 rimodula i tetti di spesa farmaceutica. A decorrere dall’anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85%, il tetto della spesa suddetta e convenzionata di cui all’articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rideterminato nella misura del 7,30 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rideterminato nella misura del 7,55 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le percentuali suddette possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, d’intesa con il Ministero dell’economia, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. Il comma 3 dispone che l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento all’anno 2021, è subordinata all’integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell’anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 come certificato dall’Aifa entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

 

Audiovisivo e digitalizzazione

 

L’articolo 97 destina le entrate percepite a titolo di canone di abbonamento alla televisione. La relazione afferma che in seguito alla riforma del 2015, il livello complessivo delle entrate può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di 2 miliardi di euro annui e risulta dunque superato il meccanismo prudenziale di cui alla legge 20(/2015. In particolare con la nuova formulazione le risorse del canone sono destinate

 

a) quanto a 110 milioni di euro annui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale quota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

 

Le somme di cui alle lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

 

L’articolo 98 dispone in materia di digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. Legge Pinto. La proposta normativa mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi ex legge Pinto Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l’utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario. In particolare si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall’altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento. In questo senso, riporta la norma, “all’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 31 dicembre 2021, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono indicate le modalità di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, dei modelli di cui al precedente comma 3, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

 

L’articolo 99 mira a garantire l’operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del consiglio dei Ministri, creato per le attività strettamente legata all’emergenza COVID anche in un’ottica di ripresa del ritmo ordinario delle attività del paese; si prevede in questo senso un più massiccio ricorso agli strumenti e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, allo smart working o alla formazione in campo digitale. Il testo di legge allora propone: “All’articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di provvedere” e la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”; b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole “ovvero nell’eventuale atto di rinnovo”.

 

L’articolo 100 istituisce la Fondazione denominata “Istituto Italiano di Cybersicurezza” (IIC), con lo scopo di promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e il conseguimento dell’autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell’interesse della sicurezza nazionale nel settore. I fini istituzionali sono riportati nel comma 2; l’ente pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell’espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di sicurezza cibernetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta le istituzioni nazionali competenti nella materia della protezione cibernetica e della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici nonché (comma 3) instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la costituzione di nuove società, associazioni o fondazioni, partecipa a società, associazioni o fondazioni esistenti, a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all’estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità. Dell’istituto vengono qualificati (comma 4) come membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, che per le attività attuative del presente articolo si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Tale ente viene finanziato con la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. I trasferimenti in favore della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all’anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto

 

 

 

 

Infrastrutture

 

In materia di materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate, l'articolo 12 dispone che siano prorogate, per l’anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

 

L'articolo 13 invece dispone la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

 

L’articolo 125 va a modificare l’art 13-bis del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017 in materia di cooperazione istituzionale, coordinamento e attuazione dei protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione TrentinoAlto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, nonché riguardanti lee infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia.

 

La proposta di legge in commento va a sostituire il primo periodo con questa formulazione: «A seguito dell’affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l’anno 2028. La Società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell’affidamento di cui al comma 4. Le risorse versate dalla Società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.».

 

Inoltre il secondo comma dispone che al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall’articolo 2437-quater, comma 2, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al comma 5 del medesimo articolo 2437 – quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all’infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

L’articolo 126 dispone in merito alla Lioni – Grottaminarda, In premessa si fa presente che l’articolo 49 del decreto legge n. 83/2012, e successivamente il comma 8, dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, hanno disposto la cessazione del Commissario ad acta istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002 e l’individuazione, mediante decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, delle Amministrazioni cui trasferire le opere e le relative risorse, riconducibili all’attività commissariale.

 

La norma proposta va a sostituire il testo del suddetto comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con alternativa formulazione: ''11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

 

a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;

 

b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce LioniGrottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

 

c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico "Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981", sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI). 11-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati''»

 

La norma proposta, continua la relazione, consente la celere riassegnazione delle risorse rinvenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del MIT e del MISE. Ciò consentirà il riavvio alle ex attività commissariali interrottesi con l’avvenuta cessazione dell’incarico del Commissario ad acta in data 31.12.2018, nonché di evitare gravi pregiudizi di natura economica per i soggetti creditori.

 

L’articolo 127 disciplina le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Si ricorda in premessa che l’articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 detta la disciplina relativa al Piano nazionale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. Con la proposta normativa al comma 1 si provvede ad abrogare la previsione contenuta al comma 9 del citato articolo 17 septies nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino al 50 per cento, alle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Il testo: “All’articolo 17-septies, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle” sono sostituite dalle seguenti: “finanzia le”.

 

Analogamente all’articolo 8, del decreto legislativo 6 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.” Questo nel senso di assegnare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, la responsabilità di emanare un decreto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento in cui vengono definite le modalità con le quali i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.

 

Da ultimo il comma 3 della proposta, nel modificare l’articolo 57, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, precisa che la disciplina adottata da ciascun Comune, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente all'installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

 

L’articolo 145, rubricato “Fondo per la perequazione infrastrutturale”, va a modificare l’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso la riscrittura che segue:

 

“a) al comma 1, il primo periodo dell’alinea è sostituito dai seguenti: “Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome;

b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia, coordina le attività propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui al periodo precedente e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui alla lettera a) e gli standard di riferimento di cui alla lettera b);

b) al comma 1, al secondo periodo dell’alinea, dopo le parole “La ricognizione” sono aggiunte le seguenti “di cui alla lettera a)”;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033. Al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-ter. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-bis si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. 1-quater. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-ter è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”

 

Trasporto pubblico locale

 

L’articolo 141 si pone l’obiettivo di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020, attraverso l’istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’istituzione del predetto fondo risponde all’esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020. Tale fondo viene attivato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni

 

L’articolo 147 si pone l’obiettivo di finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico. In particolare prevede la norma che ove i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nel periodo ante COVID-19, abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

 

Riscossione

 

L’articolo 182 autorizza il pieno subentro di Agenzia delle Entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia SPA, nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell’anno 2021.

In materia di agenti della riscossione, l’articolo 183 prevede che l’agente della riscossione provveda esclusivamente attraverso bonifico al pagamento delle somme dovute alla controparte o al suo distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge. A tal fine, il soggetto legittimato dovrà presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, apposita richiesta alla struttura territoriale competente dell’agente della riscossione, indicando nel contempo gli estremi del proprio conto corrente, e non potrà procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive, se non siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione di tale richiesta. Viene inoltre stabilito che la nuova disposizione si applicherà alle pronunce di condanna emesse dalla relativa data di entrata in vigore, ancorché pubblicate successivamente.

L’articolo 184 è finalizzato ad assicurare la continuità operativa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e garantirne l’equilibrio economico e finanziario per il triennio 2020-2022 a fronte degli interventi normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno portato alla sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. In particolare si fa presente che il termine di tale sospensione era stato inizialmente fissato fino al 31 maggio 2020 dall’art. 68 del d.l. n. 18/2020 “Cura Italia”, e prorogato fino al 31 agosto 2020 dall’art. 154 lettera a) del d.l. n. 34/2020 “Rilancio”. Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto un nuovo rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020. Infine, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il decreto legge n. 129/2020, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. In tale scenario, l’art. 155 del d.l. n. 34/2020 (“Decreto rilancio”), era già intervenuto per integrare il contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 previsto dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, commi 326, 327 e 328 in complessivi 300 milioni di euro, nel presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Allo stato, tale contributo non appare però più idoneo a garantire per l’intero triennio il pareggio di bilancio dell’Ente in quanto le previsioni di incasso risultano condizionate dagli ulteriori differimenti del termine di sospensione dei pagamenti intervenuti, della mancata attivazione delle procedure di riscossione e dall’ipotizzata graduale ripresa delle attività di notifica per gli anni a seguire. Ciò rende assai probabile l’utilizzo integrale del contributo nell’anno in corso. In considerazione dell’attuale sistema di remunerazione dell’ente basato prevalentemente sull’aggio da riscossione – oltre che sui rimborsi dei diritti di notifica e delle spese sostenute per le procedure coattive di recupero – le attuali stime d’incasso per gli anni 2021 e 2022 - che tengono conto della graduale ripartenza delle attività di riscossione nel particolare contesto socio-economico conseguente all’emergenza epidemiologica – comportano per tali anni una contrazione prospettica dei ricavi dell’Ente tale da non assicurare il pareggio di bilancio, quantificata in 150 milioni di euro aggiuntivi rispetto all’importo già previsto dal citato art. 155 del Decreto rilancio.

La norma in commento va così a modificare i commi 326, 327 e 328 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che vengono sostituiti come segue: "326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate -Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l’anno 2021 e 38 milioni per l’anno 2022, a valere sui fondi accantonati in bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni derivanti dall’avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

 

Whistleblowing

 

L’articolo 194 si propone di permettere l’applicazione della normativa sul whistleblowing anche ai concessionari di ADM e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte di AMD. In questo senso, recita la norma, all’articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione”

 

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