Testo bollinato dalla ragioneria dello Stato. (12 luglio 2018) e varie bozze - Dl dignità. Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

(SUPERATO DA ULTERIORI TESTI)

DISPOSZIONI URGENTI PER LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per la tutela della dignità dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

Considerata l'urgenza di introdurre misure volte a favorire la semplificazione fiscale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

 

EMANA

Il seguente

DECRETO - LEGGE

 

Titolo I Misure per il contrasto al precariato

Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole “trentasei mesi”, sono aggiunte le seguenti: “, ovvero non superiore a dodici mesi in mancanza delle esigenze di cui all’articolo 21, comma 1-bis.”.

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui all’articolo 21, comma 1-bis.”;

b) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “quattro”, e al secondo periodo, la parola “sesta” è sostituita dalla seguente: “quinta”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il contratto, nei limiti del presente articolo, può essere rinnovato solo a fronte di esigenze: 1) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive; 2) connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; 3) relative alle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, e a picchi di attività.”

c) all’articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “duecentosettanta giorni”;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, purché nei limiti di cui all’articolo 21.”

Articolo 3 (Modifiche alla legge n. 92 del 2012)

1. All’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo di cui al primo periodo è aumentato dello 0,5% in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione.”.

Titolo II Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Articolo 4 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in altro Stato entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui al comma 1, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. Per le misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le amministrazioni competenti provvedono entro 180 giorni dalla medesima data ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente. L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato fino a cinque punti percentuali. Si applica il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli importi restituiti a sensi del presente comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa.

3. I commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.

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