Bozza del 18, 25 Settembre, 4, 8 e 10 Ottobre 2019 - DECRETO-LEGGE - MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA VERDE

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA (Decreto Clima) Bozza dell’8 ottobre 2019 (Quarta versione)

Il decreto legge in esame si compone di 11 articoli ed ha ad oggetto misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.

L’articolo 1 prevede l’approvazione - entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge - del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, al fine di individuare le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici.

Il Programma, inoltre, identifica le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura, la relativa tempistica attuativa; coordina le misure e gli obiettivi previsti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione in materia ambientale; valorizza il sistema nazionale dalle aree protette quali luoghi di salvaguardia dei valori ecosistemici, anche individuando misure volte a trasformare i parchi nazionali in aree economiche ambientali a fiscalità di vantaggio; dà conto dei piani regionali per il monitoraggio e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e degli accordi a tal fine adottati tra le Amministrazioni centrali e territoriali; individua le modalità per la verifica della coerenza dei piani, programmi e progetti ammessi a finanziamento pubblico con gli obiettivi del Programma e dei relativi risultati ai fini del superamento delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE.

L’articolo 2 introduce norme per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. In particolare, viene istituito un Fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”.

Nello specifico, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi, ottengono, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per le autovetture ed euro 500 per i motocicli rottamati per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.

La quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata, nei limiti di 40 milioni di euro, a finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale.

L’articolo 3 contiene, invece, misure per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. In particolare, vengono destinate risorse per finanziare progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019, selezionati dal Ministero dell’ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico.

All’articolo 4 sono previste misure per la riforestazione, con l’istituzione di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, vengono definiti i criteri, le modalità e finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi – nel limite complessivo di 30 milioni di euro delle risorse riassegnate nel 2019 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell’aria.

Ciascuna Città metropolitana presenta, entro i novanta giorni successivi al decreto, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero provvede quindi all’approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana.

L’articolo 5 è relativo al “Programma Italia Verde”. Nello specifico, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale verde d’Italia” ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Il titolo di “Capitale verde d’Italia” è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il titolo di “Capitale verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si segnala, inoltre, l’articolo 6 contenente disposizioni in materia di commissari unici nell’ambito delle procedure d’infrazione in materia ambientale. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando. È nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077.

L’articolo 7 prevede misure per favorire una campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Il Fondo è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonchè alla promozione di percorsi di conoscenza ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sull'insegnamento dell'educazione civica.

All’articolo 8 sono inserite norme sulla pubblicità dei dati ambientali. Più in dettaglio, i soggetti pubblici e, ove ne siano in possesso, i concessionari di servizi pubblici, rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus.

Pertanto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione in rete, in tempo reale, delle informazioni sul funzionamento dei dispositivi, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Tali dati sono acquisiti, con modalità telematica, dall’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 131. Il medesimo Istitututo si impegna a renderli pubblici attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata “Informambiente”, anche nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.

All’articolo 9 si prevede, in via sperimentale, per gli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000,00, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso.

Infine, l’articolo 10 introduce disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, apportando modificazioni all’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Si prevede, in particolare, in sede di prima attuazione, la trasmissione al prefetto - per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto - dei piani di emergenza interni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A cura del Dott. Rocco Orefice


 

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA (Decreto Clima)

Bozza del 4 ottobre 2019

Il decreto legge in esame si compone di 14 articoli e ha ad oggetto misure per il miglioramento della qualità dell’aria, per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi e in materia di economia circolare.

L’articolo 1 istituisce, nell’ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, la Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria.

Contestualmente, viene istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria composta dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Presidente del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dal Presidente dell'ENEA, o loro delegati, nonché da sedici esperti di chiara fama scelti tra gli appartenenti al mondo accademico e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché tra gli appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.

Tale piattaforma, tra le diverse attività previste, avrà lo scopo di studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell’aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati; redigere un Programma nazionale per il monitoraggio e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, promuovendo accordi di programma tra Amministrazioni centrali e territoriali; monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell’abbandono delle fonti fossili di produzione di energia; proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti; valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti da tali misure e presentare ulteriori proposte di intervento normativo.

Per dare attuazione a tali previsioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, è adottato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.

Tale Programma sistematizza le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici: identifica le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura, la relativa tempistica attuativa e competenza; evidenzia la coerenza tra le misure previste e gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'Energia e it Clima, della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico; valorizza il sistema nazionale dalle aree protette; da conto dei piani regionali per it monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico; verifica lo stato di attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy»; definisce le ulteriori misure indispensabili per il raggiungimento degli indicatori europei di qualità dell'aria.

L’articolo 3 introduce misure per il riequilibrio ambientale. In particolare, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l'armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure previste dal Programma strategico nazionale di cui all'articolo 2.

L’articolo 4 prevede la Legge per il clima. Difatti, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge, ogni due anni il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per to sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, presenta alle Camere un disegno di legge per il miglioramento della qualità dell' aria, denominato "Legge per it clima", come collegato alla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L’articolo 5 introduce norme per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. In particolare, viene istituito il “Fondo buono mobilità” pari ad euro 5 milioni per i1 2019 ed euro 125 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Nello specifico, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è assegnato un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi nonché per l’abbonamento a servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte.

La quota di risorse di competenza per it 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinata, nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per it trasporto pubblico locale.

L’articolo 6 contiene, invece, misure per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. In particolare, vengono destinate risorse per finanziare progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019.

All’articolo 7 sono previste misure per la riforestazione, con l’istituzione di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, vengono definiti i criteri, le modalità e finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi – nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell’aria.

Ciascuna Città metropolitana presenta, entro i novanta giorni successivi al decreto, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero provvede quindi all’approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana.

L’articolo 6 è relativo al “Programma Italia Verde”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale degli eventuali dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea verde 2023” e “Foglia verde 2024”. I programmi di ciascuna città sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dell’ambiente e della tutela dell’ambiente e del mare.

Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Città verde d’Italia” ad una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell’ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di “Città verde d’Italia” è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il titolo di “Città verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’articolo 9 introduce disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti apportando modificazioni all’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Si segnala, inoltre, l’articolo 10 contenente disposizioni in materia di commissari unici nell’ambito delle procedure d’infrazione in materia ambientale. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando. È nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077.

L’articolo 11 prevede misure per favorire una campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado. Viene istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Il Fondo è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonchè alla promozione di percorsi di conoscenza ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sull'insegnamento dell'educazione civica.

All’articolo 12 sono inserite norme sulla pubblicità dei dati ambientali. Più in dettaglio, i soggetti pubblici ed i soggetti privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus.

Pertanto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione in rete, in tempo reale, delle informazioni sul funzionamento dei dispositivi, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Tali dati sono quindi trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li rende disponibili in formato aperto e accessibile, attraverso la sezione dedicata del proprio sito istituzionale denominata “Informambiente”.

Infine, l’articolo 13 reca misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Difatti, i benefici fiscali dannosi per l'ambiente indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono ridotti progressivamente al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

A cura del Drott. Rocco Orefice

 

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA (Decreto Clima)

Bozza del 25 settembre 2019

Il decreto legge in esame si compone di 14 articoli e ha ad oggetto misure per il miglioramento della qualità dell’aria, per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi e in materia di economia circolare.

L’articolo 1 istituisce, nell’ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, la Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria.

Contestualmente, viene istituita, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell’aria composta da venti esperti.

Tale piattaforma, tra le diverse attività previste, avrà lo scopo di studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell’aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati; redigere un Programma nazionale per il monitoraggio e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, promuovendo accordi di programma tra Amministrazioni centrali e territoriali; monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell’abbandono delle fonti fossili di produzione di energia; proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti; valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti da tali misure e presentare ulteriori proposte di intervento normativo.

Per dare attuazione a tali previsioni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, è adottato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.

Tale Programma individua le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici, definendo, altresì, i tempi di realizzazione e le risorse economiche disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 3 introduce misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. In particolare, viene istituito il “Fondo buono mobilità” pari ad euro a euro 5 milioni per il 2019 ed euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Nello specifico, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 4 è assegnato un “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi nonché per l’abbonamento a servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a emissioni ridotte.

L’articolo 4 contiene, invece, misure per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. In particolare, vengono destinate risorse per finanziare progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto non inferiori a Euro 6.

All’articolo 5 sono previste misure per il rimboschimento, con l’istituzione di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, vengono definiti i criteri, le modalità e finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi – nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell’aria.

Ciascuna Città metropolitana presenta, entro i novanta giorni successivi al decreto, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero provvede quindi all’approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana.

L’articolo 6 è relativo al “Programma Italia Verde”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale degli eventuali dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea verde 2023” e “Foglia verde 2024”. I programmi di ciascuna città sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dell’ambiente e della tutela dell’ambiente e del mare.

Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Città verde d’Italia” ad una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell’ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di “Città verde d’Italia” è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il titolo di “Città verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’articolo 7 potenzia la VIA e introduce l’impatto ambientale della regolamentazione, con un’analisi della coerenza delle opere ai fini dei cambiamenti climatici nell’intero ciclo di vita, allo scopo di valutarne la neutralità climatica.

L’articolo 8 introduce disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, apportando modificazioni all’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Si segnala, inoltre, l’articolo 10 contenente disposizioni in materia di commissari unici nell’ambito delle procedure d’infrazione in materia ambientale. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando. È nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077.

L’articolo 11 prevede misure per favorire una campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole. Tale campagna “L’ambiente siamo noi” prevede che ogni istituto scolastico, singolo o associato, per mezzo del dirigente scolastico o dell’insegnante di ruolo designato, organizza una serie di incontri ed iniziative anche non previsti dal Piano dell’offerta formativa con esperti partecipanti a titolo gratuito e assicura la partecipazione degli studenti a sperimentazioni ed attività di informazione di tutela ambientale e di volontariato su temi ambientali integrate nel percorso formativo.

All’articolo 12 sono inserite norme sulla pubblicità dei dati ambientali. Più in dettaglio, i soggetti pubblici ed i soggetti privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus.

Pertanto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione in rete, in tempo reale, delle informazioni sul funzionamento dei dispositivi, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Tali dati sono quindi trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li rende disponibili in formato aperto e accessibile, attraverso la sezione dedicata del proprio sito istituzionale denominata “Informambiente”.

Infine, l’articolo 13 reca misure per il sostegno alla ricerca per la crescita sostenibile ed il contrasto ai cambiamenti climatici, introducendo modificazioni all’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

A cura del Dott. Rocco Orefice

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA VERDE. (Bozza del 18 Settembre 2019 - SUPERATO)

Il decreto legge in esame si compone di 14 articoli e ha ad oggetto misure per il miglioramento della qualità dell’aria, per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi e in materia di economia circolare.

Giova segnalare anzitutto l’articolo 1, contenente misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane. In particolare, viene istituito il programma sperimentale di incentivazione del trasporto sostenibile per la promozione dei servizi di trasporto pubblico locale e di altri servizi ad essi integrativi.

Considerata, inoltre, l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e le conseguenti procedure di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, ai cittadini residenti nelle città metropolitane nelle zone interessate da tali procedure, che rottamano autovetture omologate fino alla classe Euro 4 viene riconosciuto un credito fiscale pari ad euro 2.000. Quest’ultimo costituisce un titolo di spesa che può essere utilizzato per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e altri servizi ad esso integrativi, come sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni. Tali abbonamenti potranno essere acquistati entro i cinque anni successivi, anche in favore dei familiari conviventi.

Vi è da notare, tuttavia, che qualora il soggetto, o un familiare convivente, provveda all’acquisto, al leasing o al noleggio a lungo termine di un’autovettura non a basse emissioni entro i due anni successivi, il beneficio è revocato.

Lo stesso credito è attribuito anche ai titolari di licenza di trasporto pubblico di piazza e agli autotrasportatori operanti nelle città metropolitane che rottamano veicoli Euro 4 o inferiori. Potranno, infatti, sostituire il veicolo rottamato con veicoli ibridi o elettrici o ad emissioni ridotte.

L’articolo 2 contiene, invece, misure per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. È istituito, infatti, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo in favore del servizio di scuola bus a ridotte emissioni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comunali e statali delle città metropolitane.

L’articolo 3 introduce disposizioni per l’incentivazione del trasporto a domicilio di prodotti. Nello specifico, agli esercenti che svolgono direttamente, o per tramite di soggetti terzi, il servizio di trasporto a domicilio per la vendita di prodotti non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, secondo modalità sostenibili, è riconosciuto un credito di imposta pari allo sconto praticato al consumatore, fino al 20 per cento del costo del servizio, fino a un importo massimo di 5.000 euro ad esercente. Il consumatore potrà detrarre il 100% del costo del servizio.

Si segnala, inoltre, che tale credito d’imposta viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l’applicazione del limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

All’articolo 4 sono previste misure per il rimboschimento, con l’istituzione di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, vengono definiti i criteri, le modalità e finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi – nel limite complessivo di 15 milioni di euro delle risorse riassegnate nel 2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell’aria.

Ciascuna Città metropolitana presenta, entro i novanta giorni successivi al decreto, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero provvede quindi all’approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana.

L’articolo 5 è relativo al “Programma Italia Verde 2023”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale degli eventuali dossier di candidatura delle città italiane a “Capitale europea verde 2023” e “Foglia verde 2024”. I programmi di ciascuna città sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dell’ambiente e della tutela dell’ambiente e del mare.

Il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Città verde d’Italia” ad una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell’ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale europea verde 2023”.

Il titolo di “Città verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’articolo 6 provvede alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Nello specifico, le spese fiscali dannose per l’ambiente sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040. La legge di bilancio annuale individua tali sussidi e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale.

L’articolo 7 potenzia la VIA e introduce l’impatto ambientale della regolamentazione, con un’analisi della coerenza delle opere ai fini dei cambiamenti climatici nell’intero ciclo di vita, allo scopo di valutarne la neutralità climatica.

Al comma 5 del medesimo articolo, è stabilito che, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni centrali e territoriali pubblicano sul proprio sito istituzionale il bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell’ente, attuate o da attuare.

All’articolo 8 è introdotta una piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale piattaforma, tra le diverse attività previste, avrà lo scopo di studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell’aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati; redigere un Programma nazionale per il monitoraggio e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, promuovendo accordi di programma tra Amministrazioni centrali e territoriali; monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell’abbandono delle fonti fossili di produzione di energia; proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti; valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti da tali misure e presentare ulteriori proposte di intervento normativo.

Per quanto concerne le misure urgenti per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi previste nel decreto in esame al Capo II, l’articolo 9 istituisce nei parchi nazionali le zone economiche ambientali a regime economico speciale.

Più in dettaglio, all’interno di ogni zona economica ambientale di un Comune individuato dalla Comunità del Parco d’intesa con l’Ente Parco, è istituito uno Sportello unico per i cittadini e le imprese del parco, gestito in forma associata dai Comuni il cui territorio ricade almeno in parte nell’area del Parco. Le richieste, relative alle attività edilizie e alle iniziative economiche e produttive presentate da cittadini ed imprese del Parco e che interessano l’area del Parco in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono esaminate da una conferenza di servizi convocata dallo Sportello unico.

Gli enti locali ed i soggetti economici pubblici e privati operanti nella Zona economica ambientale, possono proporre interventi di miglioramento ambientale in relazione alle peculiarità dell’area protetta allo Sportello unico.

Al comma 6 si prevede, inoltre, che per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro in favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore del trattamento dei rifiuti, delle energie rinnovabili, delle attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta, dell’agriturismo, ovvero che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale, con sede o unità locali ubicate nei territori delle aree protette nazionali.

Si segnala, altresì, la concessione alle micro piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all’interno del territorio del parco nazionale con il fine di sostenere l’attività produttiva eco sostenibile presso i parchi nazionali.

L’articolo 10 contiene misure specifiche per velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, apportando modificazioni all’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Infine, si segnalano le disposizioni urgenti in materia di economia circolare, contenute nel Capo III del provvedimento in esame.

In particolare, si segnala l’articolo 11 che introduce agevolazioni fiscali sui prodotti sfusi e alla spina, allo scopo di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti.

Difatti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari.

Contestualmente, agli esercenti di attività commerciali che acquistano tali beni, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022.

Vi è da segnalare, tuttavia, che tale credito d’imposta spetta a condizione che i prodotti siano stati effettivamente venduti nell’esercizio dell’attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La medesima agevolazione è riconosciuta ai soggetti acquirenti tali beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, 2021 e 2022.

A coloro che realizzano punti vendita di prodotti sfusi e alla spina, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del costo di acquisto delle attrezzature per l’erogazione di prodotti sfusi e alla spina nell’ambito della propria attività.

 

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