Bozza 26 e 30 luglio 2019 - SCHEMA DI DECRETO LEGGE CONTENENTE MISURE DI STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA.

Bozza 26 luglio 2019 - SCHEMA DI DECRETO LEGGE CONTENENTE MISURE DI STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA.

Il provvedimento in esame, visionato il 26 luglio 2019, si compone di 9 articoli e interviene con misure specifiche nei settori dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica.

Si segnalano, nello specifico, i seguenti articoli:

Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia di servizi di trasporto scolastico.

L’articolo in esame, prevede che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni, può essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, tenuto conto delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata.

Ciò tuttavia, fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017, il quale dispone:

- Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.

- Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Con tale misura il legislatore chiarisce la corretta interpretazione della norma, consentendo di poter azzerare la quota, o ridurla con delibera motivata, purché sia comunque garantito l'equilibrio di bilancio dell'ente.

 

Articolo 6 – Disposizioni urgenti per l’adeguamento della normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico.

Con tale articolo si intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, da attuare nel periodo 2019-2021, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole.

Il piano dovrà essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nei limiti delle risorse assegnate al Ministero con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo dell’articolo 1 comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 2 prevede, inoltre, che nelle more dell'attuazione degli interventi del piano triennale, vengano differiti i termini per l'adeguamento, degli enti locali, alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

In particolare, i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono prorogati dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021.

Allo stesso modo, i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2-bis, della citata legge, sono prorogati dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

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