Bozza del 17, 19, 21, 24 e 28 dicembre 2019 con relazione tecnica e illustrativa - Decreto-legge milleproroghe. 1000 proroghe bozza 19 dicembre 2019 - PA, Garante, Anac (Nella versione del 21 è stata tolta la norma), Giustizia, Lavoro, Concorrenza, (MIT, Concessionari autostradali, ART, Anas), Genova, Commissari straordinari, Giustizia amministrativa, Corte dei Conti, Cibernetica, Notificazione atti PA .................

Bozza del 21 dicembre

ART 33

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.A., in attuazione dell’articolo 36, comma 3, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Salvo che l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, al medesimo è dovuto, in luogo di quanto previsto da eventuali disposizioni convenzionali, il solo valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano superato la fase di collaudo, i soli costi effettivamente sostenuti, nonché le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dell’estinzione del rapporto concessorio. Sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva nonché la possibilità per ANAS S.p.A., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati l’oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A. Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, dal valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti spettante al medesimo è detratto quanto il concessionario è tenuto a pagare per il risarcimento dei danni derivati dal suo inadempimento. Il valore spettante al concessionario uscente, qualora maggiore del risarcimento dovuto, è indisponibile da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei crediti risarcitori accertati in giudizio ovvero sulla base di accordi o atti di riconoscimento unilaterali. L’efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’amministrazione concedente delle somme previste dal periodo precedente. Le presenti disposizioni sono inserite di diritto nei contratti e nelle concessioni autostradali, anche in quelli già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in sostituzione di tutte le clausole, sostanziali e procedurali, difformi apposte dalle parti anche ove approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c.

Bozza del 24 dicembre

ART. 38

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.A., in attuazione dell’articolo 36, comma 3, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.A., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati l’oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A. Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica senza diritto di ritenzione l’art. 176, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, c.c.

Testo inviato al Mef per la Bollinatura il 28 Dicembre 2019

ART. 37

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

 

In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.A., in attuazione dell’articolo 36, comma 3, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.A., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati l’oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A. Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l’articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L’efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell’amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).

Relazione tecnica

Articolo 37 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) La norma proposta stabilisce che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, ANAS S.p.A. subentri nella gestione delle medesime, nonché nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Dal punto di vista finanziario, si prevede che con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite l’oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A. Si tratta di disposizioni da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Articolo 37 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

La disposizione prevede che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.A., in attuazione dell’articolo 36, comma 3, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. La disposizione è, quindi, finalizzata a disciplinare, nei casi di revoca, di decadenza o di risoluzione della concessione già previsti dalla legge o dagli atti convenzionali, lo svolgimento dell’attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle more del nuovo affidamento secondo le procedure dell’evidenza pubblica. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.A., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si prevede poi l’applicazione dell’art. 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, c.c., senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L’efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell’amministrazione concedente delle somme previste dal citato art. 176, comma 4, lettera a).

Articolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre 2019

Art. 35 - Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime, nonche' svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta salva la possibilita' per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non e' sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).

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